Provvedimento del 10 dicembre 2003 [1085592]
Provvedimento del 10 dicembre 2003 [1085592]
[doc. web n. 1085592]
Provvedimento del 10 dicembre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Daniela Sanna
nei confronti di
Auchan Gruppo Rinascente-La Rinascente S.p.A.;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
La ricorrente si era recata il 13 giugno 2003 all´ipermercato Auchan Gruppo Rinascente-La Rinascente S.p.A. di Olbia per effettuare alcuni acquisti ed all´uscita, essendosi attivati i dispositivi di segnalazione elettronica, l´addetto alla vigilanza "esigeva di verificare il contenuto della (…) borsa, rinvenendovi (…) un´ampolla di essenze (…)". Il medesimo addetto "operava il "sequestro" del prodotto, incurante delle (…) proteste" della ricorrente, la quale rilevava invece "(…) l´assenza del prodotto presso l´ipermercato", segnalando che lo stesso le "era stato donato in precedenza".
Con un´istanza formulata il 25 luglio 2003, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, l´interessata aveva chiesto al predetto titolare del trattamento conferma dell´esistenza dei dati personali "videoregistrati" che la riguardano e di "ottenerne copia per la visione".
A tale istanza la resistente aveva risposto con una nota in data 8 agosto 2003 con la quale aveva sostenuto che "dai controlli eseguiti non risultano essere presenti video registrazioni riportanti immagini" riguardanti l´interessata.
Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta, precisando che "sia il responsabile locale che la Direzione affari legali dell´Auchan hanno rifiutato qualsiasi (…) richiesta" volta a "vedere le videocassette" o a "controllare qualsiasi documentazione" per verificare "se il prodotto era in vendita quel giorno".
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 6 novembre 2003, ha integrato il riscontro inviato in precedenza ed ha sostenuto che l´impianto di videosorveglianza presente nell´ipermercato "è installato all´esterno dell´area vendita".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un ipermercato mediante l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza.
Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La resistente ha riscontrato la richiesta dell´interessata integrando, nel corso dell´istruttoria del procedimento, la sintetica risposta già fornita in sede di risposta all´istanza formulata ex art. 13 della legge n. 675/1996.
Al riguardo la resistente ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale, ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") che le videoregistrazioni a suo tempo effettuate presso l´ipermercato di Olbia non riportavano immagini relative all´interessata, precisando però che il sistema di videosorveglianza presso il predetto ipermercato risulterebbe in realtà installato solo all´esterno dell´area vendita.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:
non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998.
Roma, 10 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli