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Provvedimento del 7 giugno 2004 [1041153]

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[doc. web n. 1041153]

Provvedimento del  7 giugno 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Agos Itafinco S.p.A. e Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;


PREMESSO

L´interessato aveva formulato un´istanza in data 14 gennaio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti di Agos Itafinco S.p.A., con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati trattati da tale società in relazione ad una richiesta di rilascio di carta di credito, non accolta.

Con nota del 16 gennaio 2004, Agos Itafinco S.p.A. aveva comunicato all´interessato che il trattamento effettuato era da ritenersi lecito, avendo l´interessato manifestato il proprio consenso all´atto della sottoscrizione della richiesta.

La società aveva inoltre precisato che tali dati sarebbero stati conservati negli archivi interni "unicamente al fine di avere memoria della pratica " e dell´esito della stessa, avendo interrotto ogni trattamento sui dati stessi. Inoltre, la società aveva informato l´interessato di aver cancellato il relativo nominativo "dalla lista dei clienti destinatari di informazioni di carattere commerciale".

In seguito, l´interessato ha inoltrato al Garante, e per conoscenza a Crif S.p.A., un´istanza con la quale ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati gestita dalla citata "centrali rischi" privata.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito nei confronti di Agos Itafinco S.p.A. e di Crif S.p.A. l´istanza di cancellazione dei dati che lo riguardano dagli archivi delle predette società (quanto a Crif S.p.A., limitatamente ai dati comunicati da Agos Itafinco S.p.A.).

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 aprile 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Agos Itafinco S.p.A., con nota anticipata via fax il 28 aprile 2004, ha sostenuto di aver dato già riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, con nota datata 16 febbraio 2004 con la quale aveva sostenuto che:

  • all´atto della sottoscrizione della richiesta di finanziamento l´interessato aveva manifestato il consenso al trattamento dei dati personali che "non si limitava alle indagini precontrattuali (…), bensì si estendeva ad ulteriori finalità ";
  • nell´informativa sul trattamento dei dati era stato indicato che "i dati forniti per lo svolgimento dell´istruttoria preliminare (…) possono essere trattati da Agos Itafinco S.p.A. (…) per le finalità gestionali, statistiche, di tutela del credito, di prevenzione dell´indebitamento, commerciali e promozionali (…)", finalità di cui alcune "non possono certo considerarsi esaurite";
  • i dati riferiti all´interessato non erano stati "circolarizzati ad alcuno".

Con nota inviata il 10 maggio 2004 Crif S.p.A. ha dichiarato che "la posizione contestata dal ricorrente e relativa alla richiesta di una carta rateale con Agos Itafinco S.p.A. del 12.01.2004 è stata cancellata dal sistema di referenza creditizia della scrivente".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una finanziaria e da una c.d. "centrali rischi" privata in relazione ad una richiesta di carta di credito con pagamento rateale.

Sebbene nel corso del procedimento Crif S.p.A. abbia precisato di aver cancellato dai propri archivi i dati riferiti alla richiesta della carta di credito in questione, il ricorso nei confronti della medesima società va dichiarato inammissibile in quanto l´interpello preventivo ai sensi dell´art. 8 del Codice era stato inoltrato solo per conoscenza.

Come già rilevato da questa Autorità, la mera ricezione di una nota "per conoscenza" non può costituire, in caso di mancato riscontro, un valido presupposto per proporre ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice. Un presupposto indefettibile per esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice risiede, infatti, nella precisa individuazione dell´effettivo interlocutore individuato dall´interpello preventivo previsto dall´art. 8 del Codice. Ciò per consentire al destinatario di tali note, specie quando esse sono dirette a più persone, di percepire inequivocabilmente di essere i soggetti passivi di una richiesta ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, la quale impone uno specifico riscontro in termini ravvicinati.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati dagli archivi interni di Agos Itafinco S.p.A. il ricorso è invece infondato.

L´art. 7 del Codice riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione "dei dati trattati in violazione di legge". Dalla documentazione in atti non risultano elementi per ritenere che la resistente tratti e conservi al proprio interno i dati dell´interessato in modo illecito, non corretto o eccedente in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e trattati. Ciò con riferimento ai dati riferiti alla richiesta di carta di credito soggetti tuttora ad obblighi di conservazione.

L´Autorità ha già in corso, nell´ambito di un autonomo procedimento, una verifica di carattere generale sulla conservazione dei dati per finalità antiriciclaggio e di adempimento di obblighi contabili, anche in riferimento alla conservazione "interna" di dati relativi a rapporti non instaurati.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Crif S.p.A.;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati dagli archivi interni formulata nei confronti di Agos Itafinco S.p.A..


Roma, 7 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1041153
Data
07/06/04

Tipologie

Decisione su ricorso