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Compiti del Garante - Denunzia all'autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti - 17 aprile 2002 [1065154]

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[doc. web. n. 1065154]

Compiti del Garante - Denunzia all´autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti - 17 aprile 2002

Tra i compiti del Garante vi è anche quello di denunziare all´autorità giudiziaria i fatti configuarabili come reati perseguibili d´ufficio di cui venga a conoscenza nell´esercizio o a causa delle funzioni

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Information Society Law Association (Insla), rappresentata e difesa dall’avv. Elena Rampado presso il cui studio in Bologna è elettivamente domiciliata

nei confronti di

Cassa di Risparmio XY ;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

L’associazione ricorrente, correntista di Cassa di Risparmio XY, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza con la quale aveva manifestato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera e), della legge n. 675, l’opposizione al trattamento dei propri dati "per finalità di invio di materiale promozionale".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675, l’interessata ha ribadito le proprie richieste, avendo constatato che, successivamente alla predetta istanza, é pervenuto ancora "materiale promozionale" allegato ad estratti conto.

All’invito ad aderire spontaneamente alle richieste dell’associazione ricorrente, formulato da questa Autorità in data 22 marzo 2002, Cassa di Risparmio XY, Coordinamento rete, Ufficio reclami, ha risposto con nota anticipata via fax il 5 aprile 2002 nella quale ha precisato che:

  • le due pubblicazioni, intitolate "Qui XY", alle quali fa riferimento la ricrrente no n avrebbero "contenuto spiccatamente pubblicitario" essendo volte essenzialmente ad informare la clientela in ordine alle procedure connesse all’introduzione dell’euro;
  • tali pubblicazioni avrebbero un prevalente carattere "informativo didattico…né tale connotazione può dirsi inficiata dalla marginale presenza di messaggi la cui componente promozionale potrebbe ritenersi in certa misura presente";
  • peraltro la banca starebbe "provvedendo a porre in essere tutte le misure atte ad escludere, per il futuro, ogni possibile componente riconducibile alla promozionalità della pubblicazione in discorso".

L’interessata ha inviato in data 8 aprile 2002 una memoria con la quale ha manifestato la propria insoddisfazione rispetto al riscontro pervenuto, considerata la natura "senza ombra di dubbio" promozionale dei messaggi pervenuti. Ha quindi chiesto che siano poste a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento ed ha invitato questa Autorità a denunciare lo stesso titolare in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 35 della legge n. 675.

In data 16 aprile 2002 XY S.p.A. ha, in replica, precisato di aver "adottato tutte le misure necessarie ad escludere il nominativo" dell’interessata "dai mailing di qualsiasi pubblicazione avente contenuto" anche marginalmente promozionale.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali di un correntista svolto a fini promozionali da un istituto di credito.

Dalla documentazione prodotta è emerso che l’associazione interessata aveva manifestato, in sede di sottoscrizione dei modelli di informativa e consenso, la propria contrarietà all’utilizzo dei dati personali che lo riguardano per "fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi" sia di XY S.p.A., sia di altre società del gruppo Caer (oltre che di soggetti esterni al gruppo stesso).

La banca non avrebbe quindi dovuto utilizzare i dati dell’associazione ricorrente (sia prima dell’opposizione del trattamento, sia successivamente) per inviare pubblicazioni e messaggi del genere considerato, contenenti al loro interno anche messaggi promozionali ed offerte di servizi.

Ciò non è invece avvenuto in riferimento ai numeri del notiziario "Qui XY" allegati al ricorso. Oltre alle comunicazioni istituzionali o comunque connesse all’introduzione dell’euro, in tali notiziari compaiono infatti messaggi di evidente natura promozionale.

Ad esempio, nel numero di ottobre 2001 della citata pubblicazione "Qui XY" compare un’offerta promozionale per i titolari di "Conto Ideale" denominata "sconto carburante", mentre nel successivo bollettino del gennaio 2002, oltre a messaggi promozionali sull’apertura di nuovi sportelli e sulle nuove opportunità offerte dal "Conto Ideale", compaiono anche indicazioni su "Premi e concorsi su misura".

L’istanza di opposizione al trattamento formulata dall’associazione INSLA era quindi fondata.

Nel corso dell’istruttoria del presente procedimento il titolare del trattamento ha però precisato di aver adottato tutte le misure necessarie per escludere in futuro l’invio di messaggi pubblicitari contenenti, anche se in via marginale, aspetti di tipo promozionale o pubblicitario.

Alla luce della citata precisazione fornita dalla banca, può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nella parte attinente l’opposizione al trattamento.

Va però disposta ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. g), della legge n. 675/1996 la trasmissione di copia del presente provvedimento e dei relativi atti all’autorità giudiziaria, per le valutazioni di competenza in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 35, comma 1, della citata legge n. 675.

L’adempimento della richiesta della ricorrente è avvenuto solo dopo la proposizione al Garante del ricorso in questione. Va pertanto posto a carico di Cassa di Risparmio XYl’ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dispone ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. g), della legge n. 675/1996 la trasmissione di copia del presente provvedimento e dei relativi atti all’autorità giudiziaria, per le valutazioni di competenza in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 35, comma 1, della citata legge n. 675;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria) l’ammontare delle spese e dei diritti relativi al procedimento posti a carico di Cassa di Risparmio XY, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 17 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli