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Reti telematiche e Internet - Generazione automatica di indirizzi e-mail e loro uso a fini promozionali - 22 settembre 2003 [1082002]

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[doc. web. n. 1082002]

Reti telematiche e Internet - Generazione automatica di indirizzi e-mail e loro uso a fini promozionali - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Tamara Ottaviani;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di due messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale (offerta di lavoro a domicilio), si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

In particolare, alla richiesta formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il titolare del trattamento aveva risposto, a mezzo posta elettronica, in data 28 marzo 2003, sostenendo che "l´e.mail dell´istante era stata reperita per mezzo del software Hy Email Searcher, posto in libera vendita al sito <http://www.hy2000.com>" il quale avrebbe la funzione di generare indirizzi e-mail automaticamente tramite "combinazioni e permutazioni di caratteri alfanumerici", e che, comunque, si era provveduto a cancellare l´indirizzo dell´istante.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito in termini generali le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ed inoltrato alla persona indicata dal ricorrente quale titolare del trattamento, Bruno Ottaviani, fratello della Sig.a Tamara Ottaviani, ha inviato una lettera con la quale ha comunicato il nuovo indirizzo della resistente, segnalando altresì che, data una temporanea assenza dall´Italia, la stessa avrebbe inviato "in breve tempo una sua comunicazione".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software, come quello utilizzato dal titolare del trattamento in oggetto, o altrimenti reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39 e provvedimento generale del Garante del 29 maggio 2003, pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Anteriormente al ricorso, la resistente ha fornito riscontro solo in ordine all´origine del dato relativo all´indirizzo di posta elettronica e all´avvenuta cancellazione malgrado la quale, considerate le modalità con cui la resistente risulta reiterare sistematicamente l´invio illecito di e-mail pubblicitarie in violazione di legge (artt. 12 legge n. 675/1996, 10 d. lg. n. 171/1998, 10 d. lg. n. 185/1999), permane l´interesse ad opporsi a tale trattamento.

Con riferimento a tale opposizione deve ritenersi fondata la domanda del ricorrente di vedere interrotta ogni ulteriore utilizzazione indebita dei dati che lo riguardano, in particolare dell´indirizzo di posta elettronica. Va pertanto disposto, in aggiunta al blocco dei dati già disposto in termini generali, un nuovo divieto specifico di astensione dall´utilizzazione illecita dei dati, con conseguente obbligo di adozione di ogni idoneo accorgimento per impedire altri trattamenti illeciti dei medesimi dati.

Dalla documentazione in atti è peraltro emerso che i due messaggi di posta elettronica in questione sono stati inoltrati in violazione del provvedimento di blocco del trattamento già adottato e tuttora operante, notificato da questa Autorità in data 17 febbraio 2003. Pertanto, in riferimento al disposto dell´art. 37 della legge n. 675/1996, va disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda infine la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento la resistente dovrà comunicare all´interessato, sempre entro il 30 novembre 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di astenersi dall´ulteriore utilizzazione illecita dei dati del ricorrente, nei termini di cui in motivazione e con effetto immediato a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;

b) ordina altresì alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il 30 novembre 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Tamara Ottaviani la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1082002
Data
22/09/03

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso