g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 15 novembre 2004 [1102991]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1102991]
[v. 
Ordinanza ingiunzione]

Provvedimento del 15 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Scip Italia;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di Scip Italia -associazione che promuove attività formative in campo manageriale- ad un´istanza formulata il 26 febbraio 2004, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica aziendale di un messaggio a contenuto promozionale, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 settembre 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con una nota anticipata via fax il 15 ottobre 2004, inviando anche copia della documentazione relativa ad una conferenza tenuta dall´interessato su invito di Scip Italia. La resistente ha anche dichiarato:

  • di non aver risposto alle richieste del ricorrente poiché non è pervenuta "alcuna (…) richiesta di chiarimento né per lettera, né per e-mail";
  • di aver invitato l´interessato a partecipare, in qualità di relatore, all´"incontro organizzato presso l´Università Bocconi di Milano in data 10 ottobre 2002 (…)";
  • di aver "pertanto pensato di fare (…) cosa gradita" nel segnalargli "ulteriori iniziative dell´associazione, utilizzando dati pubblici (disponibili sul sito www.xt.it)" ove si " informa che "direttore generale e C.E.O. di XT S.p.A. è il dr. XY"";
  • che sarà propria cura "evitare in futuro di disturbare (…)" l´interessato con ulteriori comunicazioni;
  • che i suoi dati personali "non sono (…) oggetto di alcun trattamento" da parte dell´associazione.

Con nota pervenuta il 25 ottobre 2004, l´interessato ha confermato di aver partecipato alla conferenza citata dalla resistente a Milano ed ha sostenuto che in tale occasione "non" gli è stata fornita alcuna informativa sul trattamento dei dati personali e di non aver rilasciato "alcun consenso" al trattamento medesimo. L´interessato ha inoltre ribadito la richiesta relativa al rimborso delle spese sostenute, riconfermando di aver inoltrato a mezzo e-mail l´istanza ex art. 7 del Codice.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini promozionali da una società operante nel settore della formazione manageriale.

L´utilizzo dell´indirizzo e-mail del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a), del Codice) e devono ritenersi legittime le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e ribadite nel ricorso.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in merito alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati personali e ad ottenere la comunicazione degli stessi in modo intelligibile, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro a proposito dell´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica che, diversamente da quanto ipotizzato dalla resistente, non è lecito senza un´idonea informativa e in assenza del previo consenso dell´interessato (art. 130, comma 2, del Codice e provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Questa Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice, al fine di verificare la liceità e correttezza del complessivo trattamento di dati effettuato, con particolare riferimento all´idoneità dell´informativa.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Scip Italia, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 novembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli