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Provvedimento del 14 luglio 2005 [1157632]

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[doc. web n. 1157632]

Provvedimento del14 luglio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 aprile 2005, presentato da Luca Bosi nei confronti di XY, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, ove designato, del responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che con il predetto ricorso il ricorrente si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione e chiedeva di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note del 26 aprile e del 3 giugno 2005 con le quali questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, prorogando anche (in data 3 giugno 2005) i termini per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 13 giugno 2005 con la quale il resistente ha fornito riscontro in ordine alle richieste formulate dall´interessato, dichiarando tra l´altro (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere alcun dato del ricorrente, avendo utilizzato l´indirizzo di posta elettronica dello stesso esclusivamente per inviare l´e-mail in questione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste dell´interessato, avendo il resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse;

RILEVATO di dover avviare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice per verificare il rispetto da parte del resistente della disciplina in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 130 del Codice;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di XY nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di XY, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1157632
Data
14/07/05

Tipologie

Decisione su ricorso