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Provvedimento del 8 febbraio 2006 [1246818]

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[doc. web. n. 1246818]

Provvedimento del 8 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 dicembre 2005, presentato da Bruno Ventura nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 19 gennaio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (07.10.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 19 gennaio 2005, la resistente ha altresì sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato il 30 gennaio 2003 da Fiat Sava S.p.A. ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non ancora regolarizzati", ad un prestito personale erogato il 23 luglio 2004 da Banca regionale europea S.p.A. ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi", nonché ad un prestito finalizzato erogato il 14 aprile 2003 da Banca popolare di Bergamo S.p.A. ed estinto con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predetta nota, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro, datata 7 ottobre 2005, all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citata nota di riscontro del 7 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando soltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro novanta giorni dalla revoca del consenso, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la società resistente ha comunque dichiarato, nel corso del procedimento, di aver cancellato i dati di tipo "positivo" relativi al ricorrente e che va quindi dichiarato al riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente è, invece, infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi sia a ritardi regolarizzati che a ritardi non ancora regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO infine che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 8 febbraio 2006 

          
IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

 IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli