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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Statistica e ricerca scientifica - Relazione 2002 - 20 maggio 2003

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Statistica e ricerca scientifica - Relazione 2002

Statistica e ricerca scientifica

25. Il codice deontologico per il trattamento dei dati a scopi statistici e di ricerca scientifica
Il 1° ottobre 2002 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (SISTAN) (Deliberazione n. 13 del 31 luglio 2002 ).

Tale codice, previsto all´art. 10 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, seguito dal Garante durante tutto l´iter preparatorio, è stato il frutto del lavoro che ha coinvolto numerosi soggetti pubblici e privati, tra cui rappresentanti dell´Istituto nazionale di statistica (Istat), dell´Istituto di studi ed analisi economica (ISAE), dell´Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le norme contenute nel codice, la cui osservanza costituisce condizione di liceità del trattamento dei dati, si applicano ai trattamenti effettuati da enti ed uffici statistica che, in relazione al loro ambito istituzionale, fanno parte o partecipano al SISTAN al fine di attuare il programma statistico nazionale.

Fra le caratteristiche più importanti del codice, si segnalano le forme di tutela introdotte per assicurare l´anonimato del cittadino, definendo i criteri per la valutazione del rischio di identificazione con l´associazione dei nominativi alle informazioni raccolte e attribuendo precise garanzie per il trattamento dei dati sensibili. I soggetti privati che partecipano al SISTAN e raccolgono tale categoria di dati devono farlo in forma anonima salvo casi di necessaria identificazione, anche temporanea, degli interessati, in cui sarà imprescindibile acquisire il consenso degli interessati e l´autorizzazione preventiva del Garante. Ulteriori disposizioni regolano l´informativa degli interessati, cui dovranno essere dettagliatamente resi noti gli scopi della ricerca, nonché la comunicazione e la diffusione dei dati, che a soggetti non facenti parte del SISTAN potranno pervenire, di regola, solo in forma aggregata. Inoltre, sono previste specifiche regole di condotta e misure di sicurezza soprattutto in relazione alla conservazione dei dati identificativi.

Un ruolo di controllo sulla corretta applicazione del codice è demandato anche alla Commissione per la garanzia dell´informazione statistica, istituita presso la presidenza del Consiglio, che provvederà a segnalare al Garante gli eventuali casi di inosservanza delle norme.

È, inoltre, di prossima adozione il codice deontologico che dovrà fornire indicazioni di dettaglio per la ricerca statistica effettuata da istituti universitari, enti di ricerca ed altri organismi non appartenenti al SISTAN.

Rinviando al paragrafo 9 "Banche dati di rilevanti dimensioni e censimento della popolazione" per le attività connesse al censimento della popolazione, devono qui evidenziarsi talune problematiche emerse in sede locale a seguito della decisione di alcuni comuni di promuovere delle indagini conoscitive tra la popolazione.

Tali indagini, nei casi segnalati, benché fossero state definite come corollari del censimento della popolazione, avevano più i requisiti di sondaggi presso la popolazione che di vera e propria ricerca statistica e risultavano integralmente sottoposte alla disciplina della legge n. 675/1996 e del d.lg. n. 135/1999. È questo il caso, in particolare, della rilevazione progettata in un comune dove si intendeva svolgere un´indagine conoscitiva per conoscere le esigenze dei cittadini e coinvolgerli in una maggiore partecipazione alla vita politica e amministrativa del Paese.

Esaminando il progetto, è stato rilevato, tra l´altro, che con la rilevazione si intendevano perseguire diverse finalità non chiaramente illustrate al cittadino. Inoltre, molti dei quesiti posti apparivano estremamente dettagliati e, in alcuni casi, relativi anche ad informazioni di carattere sensibile. La nota esplicativa poi non evidenziava il carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento di tali dati, cosa questa particolarmente importante, anche in relazione a talune finalità di carattere amministrativo che si intendeva perseguire con la progettata rilevazione (10 gennaio 2003).

Un altro comune ha avviato invece un sondaggio sulla condizione socio-economica degli utenti del servizio di assistenza domiciliare. Questa rilevazione, pur apparentemente non in grado di consentire l´individuazione delle persone coinvolte, in effetti -attraverso le modalità di consegna del questionario ed alcune informazioni ivi contenute- ha mostrato di poter consentire di risalire agli interessati. Anche in questo caso, la mancanza di chiarezza circa le finalità dell´indagine hanno reso difficile una valutazione in merito alla pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti; in ogni caso, un´informativa carente e la mancata specificazione dell´obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati, hanno indotto l´Ufficio a richiamare l´attenzione dell´ente sulla necessità di un attento rispetto della normativa vigente (25 ottobre 2002).