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Newsletter 28 settembre 2007

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N. 295 del 28 settembre 2007

• Perizie tecniche, accesso ai dati e diritto alla difesa
• Privacy e diritti degli utenti
• Filesharing: dubbi della Corte di giustizia dell´Ue

Perizie tecniche, accesso ai dati e diritto alla difesa
Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso

Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell´esercizio del diritto di difesa. Il Garante ha rigettato il ricorso di una persona che aveva avuto solo parziale risposta ad una richiesta di accesso rivolta ad una compagnia assicurativa. Il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale.

La compagnia assicurativa da parte sua, opponendosi alla richiesta, sosteneva di aver fornito solo la parte "oggettiva" della documentazione richiesta, omettendo la parte conclusiva, per non ledere le proprie "esigenze difensive".

Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che va salvaguardato il diritto alla difesa delle parti e ha quindi riconosciuto le ragioni all´assicurazione di differire l´accesso del ricorrente. E ciò non soltanto per l´esistenza di un giudizio civile pendente, ma anche perché si era in presenza di una specifica situazione che avrebbe potuto condizionare o alterare l´esercizio del diritto di difesa dell´assicurazione. Il ricorrente infatti in un primo tempo aveva richiesto all´assicurazione un risarcimento per i danni materiali subiti e solo in un secondo momento aveva manifestato l´esigenza di un risarcimento per danni fisici, richiesta non accolta dalla compagnia assicurativa che aveva sollevato dei dubbi per la modesta entità dei danni prodotti dall´urto dei veicoli, con l´inevitabile ricorso ad una perizia medico legale.

 

Privacy e diritti degli utenti
Non si può utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati personali.

Non si può utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante in seguito al ricorso di numerosi utenti che contestavano l´utilizzo dei dati personali che li riguardavano da parte di un´azienda subentrata alla gestione comunale per la fornitura del servizio idrico.

Gli utenti, sostenendo di non avere mai avviato un rapporto contrattuale con la società, contestavano il passaggio di gestione lamentando quindi un trattamento illegittimo dei dati personali. Pertanto continuavano a versare le somme derivanti dal consumo idrico su un conto corrente postale intestato al Comune, chiedendo all´azienda subentrata di interrompere l´invio di solleciti, comunicazioni e bollette. L´aumento delle tariffe operato dalla nuova società aveva causato una serie di rimostranze da parte degli utenti, che rivendicavano la gestione in economia operata in precedenza dall´ente locale. Gli interessati, dunque, hanno richiesto, prima alla società e poi al Garante, la cancellazione e il blocco dei dati che li riguardavano.

La società tuttavia, in seguito ad una serie di reclami pervenuti dopo l´invio delle prime fatture, aveva provveduto a inviare ai clienti lettere raccomandate, oltre a pubblicare su alcuni quotidiani locali una risposta cumulativa, in cui venivano fornite indicazioni in merito al trattamento dei dati personali, precisando che la loro cancellazione avrebbe comportato la risoluzione d´ufficio del contratto e, dunque, l´interruzione della fornitura del servizio idrico.

Il Garante ha ritenuto infondato il ricorso poiché il passaggio di gestione è avvenuto in base a disposizioni di legge e il consenso degli utenti  per il trattamento dei dati strettamente indispensabili all´erogazione e alla fatturazione del servizio non è richiesto, perché necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui  sono parte gli  interessati.

 

Filesharing: dubbi della Corte di giustizia dell´Ue

Un elemento importante si è aggiunto di recente al dibattito in corso sulla legittimità delle richieste che varie società discografiche e di altri settori stanno avanzando alle autorità giudiziarie di più Paesi europei per costringere gli Internet provider a comunicare loro i nominativi degli utenti associati agli indirizzi Ip che risultano coinvolti in attività di filesharing (condivisione di file, in particolare musicali o video, basata sul sistema detto peer-to-peer), a causa della presunta violazione del copyright associata a tali attività.

Si tratta delle conclusioni dell´avvocato generale Juliane Kokott  relative ad un caso attualmente all´esame della Corte di giustizia dell´Ue (causa n. C 275/06 in curia.europa.eu) che vede un´associazione spagnola di produttori musicali (Promusicae) opposta al principale gestore telefonico spagnolo (Telefònica). Le conclusioni chiariscono che le disposizioni del diritto comunitario in materia di protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche permettono di trasmettere i dati sul traffico delle comunicazioni personali soltanto alle competenti autorità statali, e non direttamente ai titolari di diritti d´autore che intendano far valere in sede civile la violazione dei loro diritti.

In altri termini, nessuna direttiva europea in materia di comunicazioni elettroniche consente di comunicare a soggetti privati dati relativi al traffico delle comunicazioni, se non in presenza di gravi e circostanziati motivi quali il fatto che la violazione del copyright sia commessa a scopo di lucro, e quindi in modo da pregiudicare gravemente gli interessi economici del titolare del diritto.

Neppure la direttiva 2006/24, sulla cosiddetta "data retention", che prevede l´obbligo per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di conservare comunque una serie di dati di traffico, consente questo tipo di comunicazioni. Tuttavia, tale conservazione è finalizzata all´indagine, all´accertamento ed al perseguimento di reati gravi e i dati in questione possono dunque essere trasmessi soltanto alle autorità nazionali competenti.

Si attende ancora il pronunciamento della Corte di giustizia sul caso, ma la posizione dell´Avvocato generale sembra allinearsi a quella di varie Autorità per la protezione dei dati di Paesi europei. Sul punto è in corso un articolato dibattito che coinvolge, a vari livelli ed in più sedi internazionali, i soggetti interessati. Recentemente, inoltre, vi sono state alcune decisioni di autorità giudiziarie tedesche (Offenburg, Hanover, Berlino) che hanno respinto le richieste di accesso ai dati Ip formulate da varie società discografiche con motivazioni molto simili a quelle utilizzate nelle conclusioni del giudice Kokott.

Come indicato dall´Avvocato generale, il legislatore comunitario ha sempre fatto salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali (sia nella direttiva sul commercio elettronico, 2000/31, sia in quella sulla tutela della proprietà intellettuale, 2004/48), e "non ha ritenuto opportuno limitare la tutela dei dati personali a favore di una tutela della proprietà intellettuale".
 

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