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Newsletter 16 ottobre 2007

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N. 296 del 16 ottobre 2007

• Diritto di accesso e dati genetici
• Giornalisti: no ad artifici nella raccolta delle notizie
• I Garanti del mondo alla ricerca di regole comuni

Diritto di accesso e dati genetici

Non è in base alla legge sulla privacy che si possono intraprendere azioni per ottenere campioni biologici sui quali eseguire poi un´indagine genetica. Avvalendosi del diritto di accesso riconosciuto dal Codice privacy si possono infatti conoscere i dati genetici, anche di un defunto, solo se riportati in referti, cartelle cliniche ecc. Ciò non esclude comunque che la persona interessata non possa esercitare altre azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

Lo ha stabilito il Garante definendo il ricorso di una donna che aveva richiesto, senza esito, ad una struttura sanitaria di entrare in possesso dei campioni biologici (frammenti di tessuto, prelievi ematici) del padre da poco deceduto. Lo scopo della signora era quello di eseguire un´analisi genetica per poter avere certezze sulla propria origine, senza esercitare azioni di disconoscimento di paternità.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, perché avviato senza una effettiva richiesta di accesso ai dati. L´Autorità ha comunque precisato che le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo, contenute in ogni campione di materiale biologico, assumono il carattere di dati personali, e diventano suscettibili di tutti i diritti di cui all´articolo 7 del Codice, solo se sono estrapolate dal campione biologico e conservate dal titolare, in questo caso dall´ospedale, in referti, cartelle cliniche ecc..

Alla signora non viene tuttavia preclusa la possibilità di formulare eventuali altre legittime richieste di accesso a dati personali effettivamente esistenti, già estrapolati e archiviati, o di attivare altre procedure di fronte al giudice ordinario per tutelare i suoi diritti.

 

Giornalisti: no ad artifici nella raccolta delle notizie

Un giornalista non può usare "artifici" per svolgere la sua attività,  e deve rendere nota la sua professione a meno che  vi siano rischi per la propria incolumità o non possa, altrimenti, adempiere alla funzione informativa. É illecito, quindi, utilizzare per un servizio giornalistico brani di conversazioni ed immagini di colloqui privati ripresi con una telecamera nascosta senza che vi siano fondati motivi. Per questo il Garante ha ordinato ad una televisione via satellite di non trasmettere più un servizio giornalistico e di cancellarlo dal proprio sito Internet. Accogliendo i ricorsi di tre imam, ai quali si erano rivolti due giornalisti fingendosi coniugi di fede musulmana alla ricerca di un  consulto religioso, il Garante ha ritenuto che siano stati violati i principi sulla protezione dei dati personali e  del codice deontologico in materia di giornalismo e in particolare quelli relativi all´obbligo del giornalista di rendere note le finalità di un colloquio - ossia di star raccogliendo informazioni per un servizio giornalistico - e di evitare l´uso di "artifici". Pur sussistendo, infatti, l´interesse pubblico a conoscere le opinioni delle guide religiose di alcune delle principali moschee italiane sull´uso del velo da parte delle donne, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i giornalisti non hanno informato gli imam né dell´uso della telecamera, né che le loro dichiarazioni sarebbero state utilizzate per un servizio giornalistico. Non pertinenti  e non essenziali all´informazione sono risultate, inoltre, le traduzioni di brani di telefonate ricevute da uno degli imam durante i colloqui e riportate nel servizio. Non ricorreva, poi, sempre secondo l´Autorità, un´ipotesi prevista dal codice deontologico alla quale si appellava invece la società televisiva  che consente al "giornalista che raccoglie notizie" di non qualificarsi solo nel caso in cui "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa". I due giornalisti televisivi, infatti, avevano reso nota, seppure genericamente, la propria professione agli imam che li avevano comunque ammessi nei loro uffici all´interno delle moschee ed avevano continuato a fornire informazioni, anche se gli stessi le annotavano su un taccuino.

In conseguenza dell´illecita raccolta dei dati il Garante ha vietato anche ad un quotidiano l´ulteriore diffusione sul proprio sito delle informazione relative ai due imam, in particolare le loro immagini, pubblicate in un articolo in cui si anticipava la messa in onda del servizio.

[vedi Provv.ti 5 luglio 2007, doc. web nn. 1435035 e 1436163]

 

I Garanti del mondo alla ricerca di regole comuni
Tra le risoluzioni approvate a Montreal anche quella sulla necessità di tradurre in standard tecnologici i principi di protezione dei dati

Tre importanti risoluzioni sono state adottate dalla Conferenza internazionale che ha visto riunite a Montreal, dal 25 al 28 settembre, tutte le Autorità di protezione dati a livello mondiale. La Conferenza, intitolata "Terra Incognita – Gli orizzonti della protezione dei dati ", ha affrontato le grandi sfide dei nostri anni e di quelli a venire: sicurezza e globalizzazione, rischi e potenzialità della Rete, nuove tecnologie e tracciamento delle persone, dati genetici e bio-banche.

La prima delle tre risoluzioni approvate sottolinea l´urgenza di pervenire a criteri condivisi a livello mondiale per tutelare i dati dei passeggeri, oggetto di pressioni sempre più forti da parte dei Governi di molti Paesi del mondo. La natura del problema richiede soluzioni globali e i Garanti chiedono a tutte le parti in causa (soggetti pubblici e privati, Ong, Autorità di protezione dati) di collaborare per garantire alcuni principi basilari comuni rispetto alla raccolta ed all´utilizzazione di questi dati. L´obiettivo è quello di conciliare le esigenze connesse alla lotta al terrorismo con la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese coinvolte. I principi riguardano la trasparenza nelle finalità della raccolta dei dati; la loro utilizzazione soltanto quando realmente indispensabili; il rispetto di criteri di proporzionalità nella raccolta; i limiti al numero dei soggetti ai quali possono essere comunicati; l´accuratezza delle informazioni; le garanzie per i cittadini che intendano esercitare diritti di accesso o rettifica dei dati stessi, ad iniziare da un´adeguata informativa rispetto all´intero trattamento ed alle sue caratteristiche.

Una seconda risoluzione affronta il problema della definizione di standard universali in materia di privacy in collaborazione con l´Iso (l´organismo internazionale che si occupa di fissare standard tecnologici e di processo). Il tentativo di tradurre i principi di protezione dati in regole tecnologicamente efficaci merita di essere sostenuto, anche se attualmente in ambito Iso ciò avviene con riguardo soprattutto alle tematiche della sicurezza dei sistemi informativi più che alle metodologie per garantire il rispetto della privacy. La Conferenza di Montreal invita tutte le Autorità di protezione dati a partecipare attivamente al processo di definizione di tali standard anche attraverso un migliore coordinamento delle iniziative nazionali ed il coinvolgimento diffuso del mondo scientifico e della ricerca.

La terza risoluzione è dedicata all´esigenza di potenziare la cooperazione internazionale ricercando convergenze con altri organismi (quali l´Ocse, il Consiglio d´Europa, l´Apec) che stanno sviluppando, in maniera diversa ed a livelli diversi, strumenti a sostegno della protezione dei dati e della privacy, nel solco delle indicazioni fornite dalla Conferenza internazionale delle autorità   tenutasi nel 2006 a Londra.  

 

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