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Trasparenza della P.a. e dati sulla salute on line - 17 settembre 2009 [1658335]

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[doc. web n. 1658335]

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[doc. web n. 1382026]
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Trasparenza della P.a. e dati sulla salute on line - 17 settembre 2009

Registro delle deliberazioni
Del n. 28 del 17 settembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento del Garante del 18 gennaio 2007 nei confronti della Regione Puglia nel quale veniva disposto il divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti disabili conoscibili mediante la consultazione del Bollettino ufficiale della Regione dell´11 aprile 2006, n. 45; alla pagina: http://www.regione.puglia.it/....pdf" (provvedimento consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it-doc. web n. 1382026);

VISTO il ricorso presentato l´YZ dal Sig. XY al Tribunale di Bari, ai sensi dell´art. 152 del Codice, in cui si lamenta, tra l´altro, la diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dello stesso conoscibili mediante la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell´11 aprile 2006, n. 45 sul sito web della Regione in una pagina diversa da quella indicata nel citato provvedimento del Garante, ovvero all´indirizzo http://www.regione.puglia.it/web/....pdf;

VISTI i risultati degli accertamenti preliminari effettuati dall´Ufficio del Garante in data 18 agosto 2009 in base ai quali è stato verificato che nel sito della Regione ed, in particolare, alla pagina web da ultimo richiamata sono ancora pubblicati i seguenti documenti relativi agli elenchi e alle graduatorie di disabili già oggetto del provvedimento del Garante del 18 gennaio 2007:

• graduatoria dei soggetti "disabili del linguaggio e dell´udito" ammessi ad usufruire del contributo per l´acquisto di personal computer e relativi ausili (601 soggetti);

• elenco dei soggetti che hanno presentato domande ritenute "ammissibili a condizione di perfezionamento disabilità sensoriale - udito e linguaggio" (287 soggetti);

• graduatoria "supplementare per la disabilità sensoriale sezione dell´udito e del linguaggio" (9 soggetti);

• elenco dei soggetti che hanno presentato "domande non ammissibili disabilità sensoriale - sezione dell´udito e del linguaggio", con indicazione scritta del motivo dell´esclusione (circa 210 soggetti);

• graduatoria dei soggetti "disabili della vista" ammessi ad usufruire del contributo per l´acquisto di personal computer e relativi ausili (397 soggetti);

• elenco dei soggetti che hanno presentato domande ritenute "ammissibili a condizione di perfezionamento disabilità sensoriale - sezione della vista" (circa 130 soggetti);

• graduatoria "supplementare per la disabilità sensoriale sezione della vista" (4 soggetti);

• elenco dei soggetti che hanno presentato "domande non ammissibili disabilità sensoriale-sezione della vista", con indicazione scritta del motivo dell´esclusione (circa 110 soggetti);

• graduatoria dei soggetti "disabili del movimento" ammessi ad usufruire del contributo per l´acquisto di personal computer e relativi ausili (1652 soggetti);

• elenco dei soggetti che hanno presentato domande ritenute "ammissibili a condizione di perfezionamento disabilità motoria" (circa 780 soggetti);

• graduatoria "supplementare per la disabilità motoria" (6 soggetti);

• elenco dei soggetti che hanno presentato "domande non ammissibili disabilità motoria" con indicazione scritta del motivo dell´esclusione (circa 410 soggetti);

VISTO che dal predetto accertamento preliminare, analogamente a quanto già rilevato con il citato provvedimento del 18 gennaio 2007, risulta che i suddetti elenchi e graduatorie riportano il nome e cognome dei disabili che hanno presentato domanda alla regione di concessione del contributo per l´acquisto di personal computer e di relativi ausili;

RILEVATO che, in alcuni casi, sono menzionati nel documento pubblicato anche i motivi di esclusione dalla concessione del beneficio (es. "disabilità non grave", "disabilità non uditiva");

VISTO che dal medesimo accertamento preliminare è stato verificato, inoltre, che nei documenti in "pdf" contenenti i nominativi dei soggetti ammessi ad usufruire del contributo le celle relative all´indicazione del nome e del cognome dei disabili sono immediatamente visibili in rete;

RILEVATO che alle celle relative al codice fiscale, al comune di residenza e alla data di nascita dei disabili è sovrapposto un oggetto "casella di testo" recante la scritta "omissis";

CONSIDERATO che tale mascheramento, analogamente a quanto già rilevato con il citato provvedimento del 18 gennaio 2007, non consente, però, di oscurare dai suddetti documenti i dati relativi al codice fiscale, al comune di residenza e alla data di nascita dei disabili, permettendo semplicemente di non rendere tali dati personali immediatamente visibili dagli utenti del sito Internet regionale; rilevato che gli stessi dati sono, tuttavia, visibili integralmente senza limitazioni di sorta, sulla base della semplice visualizzazione del testo del documento, se trasposto sul personal computer dell´utente mediante l´utilizzo di un word processor (nel caso di specie, la visualizzazione è risultata possibile mediante la trasposizione del documento su un file di word);

VISTO che la pubblicazione del nome, del cognome, delle motivazioni di esclusione dalla concessione del contributo regionale e dei predetti altri dati personali -anche se alcuni di essi sono visibili solo con il suddetto procedimento- associati alla particolare categoria dei soggetti destinatari del contributo ("disabili del linguaggio e dell´udito"; "disabili della vista"; "disabili del movimento") configura una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati;

CONSIDERATO che il Codice dispone che il trattamento dei dati può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime (art. 68, commi 1 e 3);

CONSIDERATO che il Codice vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8);

CONSIDERATO che è, pertanto, indispensabile adottare idonei accorgimenti nella predisposizione degli atti che riconoscono benefici economici o di altro genere con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato e di evitare la diffusione di informazioni eccedenti che possano creare disagio all´interessato o esporlo a conseguenze indesiderate (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali", 19 aprile 2007 -doc. web n. 1407101; in G.U. 25 maggio 2007, n. 120, in particolare, il paragrafo n. 10.1);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare, anche d´ufficio, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTO necessario, analogamente a quanto già rilevato con il citato provvedimento del 18 gennaio 2007, ed in ragione del cospicuo numero di soggetti interessati dall´indiscriminata diffusione di dati idonei a rivelare il loro stato di salute (circa 4500 soggetti disabili) e del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per gli interessati medesimi, nonché della circostanza che l´illecito trattamento risulta reiterato, vietare alla Regione Puglia la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati contenuti nei documenti relativi agli elenchi e alle graduatorie dei disabili, comunque conoscibili, sia mediante la consultazione in qualsiasi forma nel Bollettino Ufficiale della Regione dell´11 aprile 2006, n. 45, sia mediante la consultazione su siti istituzionali della Regione, ed, in particolare, all´indirizzo: http://www.regione.puglia.it/....pdf;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO, altresì, necessario prescrivere nei confronti della Regione Puglia di conformare la redazione dei bollettini ufficiali alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, di rispettare il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato (art. 22, comma 8, del Codice);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di divieto del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTO l´art. 167 del Codice secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto anche dal richiamato articolo 22 è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni;

RITENUTO, altresì, necessario disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine al trattamento illecito di dati personali che riterrà eventualmente configurabile in relazione alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8 e 167, comma 2, del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

a) accertata l´illiceità del trattamento, vieta alla Regione Puglia, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati contenuti nei documenti relativi agli elenchi e alle graduatorie dei disabili, comunque conoscibili, sia mediante la consultazione in qualsiasi forma nel Bollettino Ufficiale della Regione dell´11 aprile 2006, n. 45, sia mediante la consultazione su siti istituzionali della Regione, ed, in particolare, all´indirizzo: http://www.regione.puglia.it/....pdf, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) prescrive alla Regione Puglia, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare la redazione dei bollettini ufficiali alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed, in particolare, al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice), nonché a quanto disposto nel provvedimento del Garante del 19 aprile 2007 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" (pubblicato in G.U. 25 maggio 2007, n. 120), con particolare riferimento alla necessità di evitare la diffusione di informazioni eccedenti che possano creare disagio all´interessato o esporlo a conseguenze indesiderate;

c) dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine al trattamento illecito di dati personali che riterrà eventualmente configurabile in relazione alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22 , comma 8 e 167, comma 2, del Codice).

Roma, 17 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi