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Provvedimento del 25 settembre 2014 [3565052]

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[doc. web n. 3565052]

Provvedimento del 25 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 429 del 25 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante  il 12 maggio 2014, da Antonio Bucciero, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bucciero, nei confronti di Sky Italia S.r.l., con cui il ricorrente, già cliente della predetta società, avendo verificato che la stessa aveva registrato nell´area riservata del sito www.sky.it il proprio cognome in modo erroneo, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e a conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; visto che il ricorrente ha chiesto altresì la rettifica del dato relativo al proprio cognome (con l´ attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali il dato medesimo è stato comunicato o diffuso); rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note di questa Autorità, rispettivamente del 15 maggio 2014 con la quale, ai sensi dell´art. 149 del Codice, è stato  invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 luglio 2014 con cui è stata  disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 23 maggio 2014 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato al ricorrente le informazioni richieste affermando di avere provveduto a modificare il dato relativo al cognome da "Bocciero a Bucciero";

VISTA la nota del 26 maggio 2014 dove il ricorrente, nel sottolineare la tardività con cui il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle proprie istanze, ha ribadito la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Sky Italia S.r.l., nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 150 euro, a carico di Sky Italia S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia