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Provvedimento del 2 dicembre 2004 [1123265]

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[doc. web. n. 1123265]

Provvedimento del 2 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carlo Faccini

nei confronti di

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano relativi ad alcuni contratti d´acquisto di prodotti finanziari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 e s. del Codice l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 9 novembre 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, con nota inviata via fax il 24 novembre 2004, ha comunicato all´interessato i dati che lo riguardano contenuti nella documentazione tuttora conservata dall´istituto di credito.

La resistente ha poi reso disponibile, presso la filiale di Brindisi, "copia intelligibile della varia modulistica (…) sottoscritta nell´ambito dei rapporti accesi con la banca".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una banca.

Sia pure solo dopo la presentazione del ricorso la banca resistente ha fornito un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta formulata in riferimento ai dati personali che lo riguardano.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 2 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1123265
Data
02/12/04

Tipologie

Decisione su ricorso