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Provvedimento del 3 aprile 2003 [1128778]

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[doc. web n. 1128778]

Provvedimento del 3 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso da Giuseppe e Nicola Colella presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dichiarato fallito nel 1985, avendo ottenuto con provvedimento del Tribunale di Bari nell´ottobre 2000 la riabilitazione civile "con contestuale ordine di cancellazione del proprio nome dal registro dei falliti", ha formulato un´istanza nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (in qualità di conservatore del registro delle imprese), chiedendo alla stessa di "omettere, anche dalla visura camerale storica, qualsiasi riferimento" al proprio fallimento.

Con nota del 4 dicembre 2002, la resistente aveva comunicato di non poter accogliere la richiesta dell´interessato in quanto "l´ente camerale, nel pubblicare le informazioni di carattere economico in relazione ai soggetti per i quali vi è obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, ottempera ad una precipua funzione regolata da disposizioni normative" e tra esse, in particolare, per quanto riguarda il caso di specie, dall´art. 142, comma 3, del r.d. n. 267/1942 secondo il quale "la sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro" dei falliti (di cui all´art. 50 del medesimo regio decreto n. 267/1942) ed "è comunicata all´ufficio del registro delle imprese per l´iscrizione". Da ciò, a parere della resistente, consegue l´obbligo per gli enti camerali "di provvedere all´annotazione della intervenuta riabilitazione, e non alla cancellazione della notizia di fallimento".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, sostenendo che la possibile comunicazione dell´informazione relativa al fallimento "a qualsiasi soggetto, privato o pubblico che sia, nonostante la riabilitazione" vanifichi la stessa "funzione primaria della riabilitazione" che risiederebbe "nell´opportunità concessa al riabilitato di sottrarsi al discredito economico e sociale connesso allo status di fallito".

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 14 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente con nota del 24 marzo 2003 ha ribadito quanto già comunicato all´interessato in sede di primo riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13, sostenendo "che gli enti camerali sono tenuti, in relazione alle sentenze di riabilitazione dei soggetti sottoposti a procedura fallimentare, ad effettuare l´annotazione della intervenuta riabilitazione, senza tuttavia poter procedere alla cancellazione definitiva della notizia di fallimento dalle proprie banche dati".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di omettere dalle visure camerali storiche, rilasciate dalla Camera di Commercio in qualità di ente conservatore del registro delle imprese, il dato relativo al pregresso fallimento dell´interessato dopo la sua riabilitazione civile.

Il ricorso non è fondato e la richiesta del ricorrente, che può qualificarsi come opposizione al trattamento di tale informazione, con particolare riferimento alla comunicazione della stessa a terzi, non può essere accolta.

Nel caso di specie, il trattamento di dati personali dell´interessato posto in essere dalla Camera di Commercio, attesa la natura di ente autonomo di diritto pubblico (cfr. art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) di quest´ultima, deve essere ricondotto nell´ambito di applicazione dell´art. 27 della legge n. 675/1996.

In virtù di tale disposizione, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Nel caso di specie non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento effettuato dalla resistente, dal momento che la stessa non risulta dagli atti aver agito in difformità della disciplina in materia e, in particolare, delle specifiche disposizioni del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 che regolano, allo stato, gli effetti della riabilitazione civile, prevedendo che la sentenza che pronunzia la riabilitazione deve essere comunicata "per l´iscrizione" nel registro delle imprese che, a norma del capo II della legge n. 580/1993, è istituito presso la Camera di Commercio.

Il regime generale di pubblicità previsto per tale registro dall´art. 23 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (recante il "regolamento di attuazione dell´art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all´art. 2188 del codice civile") legittima poi una piena consultabilità delle informazioni in esso contenute. Ciò, anche in considerazione della particolare natura delle informazioni personali a contenuto economico -quali quelle in oggetto- la cui circolazione, nei limiti e secondo le modalità previste dalle norme citate, è posta a garanzia del corretto funzionamento del mercato ed a tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128778
Data
03/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso