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Provvedimento del 9 aprile 2003 [1128927]

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[doc. web n. 1128927]

Provvedimento del 9 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. Graziano Mioli

nei confronti di

De Agostini Mailing–divisione di Istituto geografico De Agostini S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto all´indirizzo del proprio studio legale un plico non richiesto contenente una pubblicazione e quattro Cd di musica classica, ha formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Istituto geografico De Agostini S.p.A., con la quale ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, opponendosi altresì al loro trattamento per fini promozionali e pubblicitari e chiedendone la cancellazione.

La resistente ha risposto in data 5 dicembre 2002, dichiarando di aver "provveduto a cancellare il (...) nominativo" dell´interessato dalle proprie "mailing list" ed inviando copia della cedola d´ordine del prodotto (ricevuta il 15 febbraio 2002) recante il nominativo, l´indirizzo e il numero di telefono dello stesso.

L´interessato, nel rilevare che la firma apposta nella cedola non corrisponderebbe alla propria –essendo, tra l´altro, errata anche l´indicazione del proprio cognome-, ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo "la produzione della cedola originale con cui si pretende sia stato effettuato l´ordine della pubblicazione (...), nonché (...) l´indicazione specifica della provenienza dei dati" che lo riguardano. Il ricorrente, considerando non corretto il trattamento effettuato dalla resistente, ha chiesto a questa Autorità di prendere, ai sensi degli artt. 31, 34 e ss. della legge n. 675/1996, i provvedimenti ritenuti opportuni.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 19 marzo 2003 la resistente ha risposto con note datate 27 marzo e 3 aprile 2003 ribadendo quanto già comunicato in sede di riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente a fini di marketing diretto effettuato da una società editrice.

Va anzitutto dichiarata l´inammissibilità della specifica richiesta volta ad ottenere "la produzione della cedola originale" con cui sarebbe stato effettuato l´ordine. Tale richiesta, nei termini in cui è formulata, non riguarda le posizioni giuridiche specificamente tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, le sole per le quali sia possibile proporre ricorso ai sensi dell´art. 29 della medesima legge. L´esercizio del diritto di accesso ai dati personali previsto dal citato art. 13 fa esclusivo riferimento ai dati personali relativi all´interessato detenuti dal titolare del trattamento, il quale deve confermarne l´eventuale esistenza, darne comunicazione senza ritardo e in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano.

Il ricorso deve essere poi dichiarato infondato in ordine alle richieste di conoscere i dati personali e la loro origine, nonché l´opposizione al trattamento a fini promozionali e la cancellazione. La società resistente aveva infatti fornito idoneo riscontro all´istanza formulata dal ricorrente già prima della presentazione del ricorso, comunicando i dati personali detenuti ed indicando nella cedola d´ordine l´origine dei dati stessi e attestando (con dichiarazione ribadita nel corso del presente procedimento e di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati in questione.

Resta impregiudicata la facoltà dell´interessato di far valere eventualmente in altra sede i propri diritti in ordine alla controversa genuinità della sottoscrizione apposta alla "cedola d´ordine" dell´offerta promozionale ricevuta.

Infine, dalla documentazione allegata e dai riscontri forniti, non emergono, allo stato, profili di illiceità del trattamento che facciano ritenere violato da parte del titolare il disposto degli art. 34 e ss. della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile la richiesta di ottenere la produzione in originale della cedola d´ordine contestata;

b) infondato il ricorso in ordine alle altre richieste.

Roma, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128927
Data
09/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso