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Provvedimento del 3 aprile 2003 [1128940]

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[doc. web n. 1128940]

Provvedimento del 3 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti della

Guardia di finanza-Comando Compagnia di ZX;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, "maresciallo ordinario" della Guardia di finanza in servizio presso il Comando Compagnia di KJ, e in precedenza presso quella di ZX, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano contenuti in comunicazioni intercorse "dal mese di luglio dell´anno 2000" al gennaio 2003 tra il Comando resistente e "la superiore gerarchia" e di accedere agli stessi, oltre che di conoscere la logica e le finalità del trattamento effettuato.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Guardia di finanza-Comando Compagnia di ZX, ha risposto con due fax in data 3 e 6 marzo 2003, dichiarando di:

  • aver trasmesso al ricorrente "in allegato e in plico chiuso (...) n. 201 fogli riguardanti il ricorrente e relativi al periodo luglio 2000 – gennaio 2003";
  • aver trattato tali dati "nel contesto delle diverse disposizioni vigenti in materia matricolare, disciplinare, sanitaria e, più in generale, istituzionale del Corpo";
  • aver stralciato dai citati documenti alcune parti poiché "ritenute riconducibili alle ipotesi di cui all´art. 4, comma 1, lett. d) ed e) della legge 675 del 1996, di cui alcune riferibili a terze persone";
  • non poter inviare alcune altre note "esistenti agli atti del reparto (...) ritenute rientranti nelle ipotesi di cui al suddetto art. 4, comma 1, lett. d) ed e)" della citata legge n. 675/1996.

Con nota pervenuta in data 6 marzo 2003, il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto e ha chiesto di accedere a tutta la documentazione richiesta.

Questa Autorità, con nota in data 13 marzo 2003, preso atto dell´assenso manifestato da entrambe le parti, ha comunicato che, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per le decisione del ricorso era prorogato di 20 giorni.

Con nota del 27 marzo 2003 il Garante ha invitato il citato Comando della Guardia di finanza, in relazione alle eccezioni dallo stesso formulate in riferimento al disposto dell´art. 4 della legge n. 675, ad inviare copia integrale dei documenti in questione per l´esame e la valutazione dell´Autorità, anche in relazione al disposto dell´art. 32, comma 6, della legge n. 675.

In data 31 marzo 2003 il Comando Compagnia di ZX della Guardia di finanza ha fatto pervenire copia della documentazione richiesta.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali di un dipendente del Corpo della Guardia di finanza, con specifico riferimento a quelli contenuti in alcune comunicazioni intervenute tra uffici del medesimo Corpo in relazione ad attività e comportamenti dell´interessato.

Il titolare del trattamento ha fornito al riguardo un riscontro adeguato avendo inviato copia all´interessato della documentazione richiesta, attinente a diversi profili connessi al rapporto di lavoro dello stesso, precisando altresì la logica e le finalità del trattamento espletato. Per questa parte, va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne, invece, i dati personali del ricorrente il cui trattamento sarebbe, a parere della resistente, riconducibile alle ipotesi di cui all´art. 4, comma 1, lett. d) ed e), della legge 675/1996, il Garante, anche in relazione al disposto dell´art. 32, comma 6, della legge n. 675, ha effettuato una valutazione specifica sui documenti in questione, di cui era stato richiesto l´invio in copia. Dall´esame di tale documentazione è emerso che tali trattamenti sono da ricondurre più specificamente all´ipotesi di cui all´art. 4, comma 1, lett. e), della legge n. 675 per la quale la legge sulla protezione dei dati personali non si applica ai trattamenti svolti da soggetti pubblici (quali il Corpo della Guardia di finanza) per finalità di "prevenzione, accertamento e repressione dei reati". I dati dell´interessato contenuti nella documentazione in questione sono infatti riferiti a procedimenti penali allo stesso relativi incardinati presso la Procura della Repubblica di Bari. In ordine alla richiesta di accesso a tali dati il ricorso è pertanto inammissibile.

Alla luce delle considerazioni sopraricordate sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998 in merito alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nei documenti già messi a disposizione del ricorrente nel corso del procedimento;

b) dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alla richiesta di accesso agli altri dati personali del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.


Roma, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128940
Data
03/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso