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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1128966]

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[doc. web n. 1128966]

Provvedimento del 12 marzo 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Maurizio Schiarini, rappresentato e difeso dall´avv. Michele Venturiello presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un contratto di telefonia fissa con Telecom Italia S.p.A., lamentando l´attivazione, a sua insaputa, di un servizio di preselezione automatica a favore di Wind telecomunicazioni S.p.A., ha formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti delle predette società, con la quale ha chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano "in possesso di Wind Telecomunicazioni S.p.A." e si è opposto al loro ulteriore trattamento da parte di quest´ultima, chiedendone altresì la cancellazione.

A tale istanza Telecom Italia S.p.A. aveva risposto con una nota (allegata al ricorso) nella quale aveva dichiarato di aver attivato il servizio di "carrier preselection (...) su espressa richiesta da parte del gestore scelto dal cliente" ed ha negato ogni responsabilità della società in ordine a tale vicenda, poiché "Telecom Italia (...) si limita ad eseguire l´attivazione richiesta".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, lamentando il comportamento illegittimo delle resistenti che avrebbe portato senza il proprio consenso a cambiare il gestore telefonico, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto il risarcimento del danno, nonché di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha risposto con nota anticipata via fax in data 27 febbraio 2003, precisando:

  • che l´attivazione, in data 21 dicembre 2001, del "contratto fisso postpagato con preselezione automatica sull´utenza (…)" intestato al sig. Schiarini è stata effettuata da un proprio rivenditore che aveva comunicato i dati personali in questione dopo averli acquisiti "senza seguire la regolare procedura (sottoscrizione proposta di contratto da parte del sig. Schiarini)";
  • che i dati personali relativi al ricorrente erano stati "quindi inseriti nella (…) banca dati e utilizzati per le finalità esclusivamente connesse all´erogazione del servizio ed alla gestione del cliente (fatturazione, reclami ecc.)";
  • di aver provveduto, "sin dal suo primo reclamo", a disattivare la "carrier preselection impropriamente attivata (...) sospendendo il contratto", dopo avere invitato il ricorrente ad "inviare denuncia di disconoscimento";
  • di aver definitivamente disattivato il contratto in data 7 novembre 2002, a seguito dell´istanza proposta dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e di aver "assegnato il caso al (...) reparto frodi per l´autorizzazione allo storno delle fatture emesse" nei confronti dell´interessato medesimo;
  • di aver proceduto allo storno delle citate fatture, per un "mero disguido tecnico", solo in data 20 febbraio 2003 e di attendere conferma da parte dell´interessato dell´avvenuta ricezione della relativa nota di credito per poter cancellare i dati personali che lo riguardano dai propri archivi.

Telecom Italia S.p.A., con fax inviato in data 4 marzo 2003, ha ribadito quanto già comunicato in sede di riscontro all´istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e, allegando copia di alcune delibere dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha indicato alcuni "riferimenti normativi" relativi alle modalità di attivazione del servizio di "carrier preselection".

Il ricorrente ha ribadito la propria insoddisfazione per i riscontri ottenuti con note pervenute in data 3 marzo 2003 e nel corso dell´audizione svoltasi il 5 marzo 2003. In tale occasione, l´interessato ha chiesto all´Autorità di accertare "l´esatta origine e acquisizione dei dati, (...) l´esatta modalità di trasferimento dei dati tra le compagnie telefoniche, (...) le modalità con cui Telecom ha o non ha verificato la volontà univoca" del ricorrente di passare ad altro gestore.

In risposta a tali doglianze, Telecom Italia S.p.A. ha dichiarato di non poter riferire nulla "in ordine all´origine e/o raccolta dei dati del ricorrente che, secondo quanto riferito da Wind, sarebbe stata effettuata da un soggetto terzo (...) con il quale Telecom Italia non intrattiene alcun rapporto" e, per quanto riguarda la vicenda in esame, di aver attivato il servizio di preselezione automatica a favore di Wind telecomunicazioni S.p.A., ottemperando alle "delibere Agcom n. 3/CIR/99 e 4/00/CIR" che "non consentono, né tanto meno pongono a carico di Telecom Italia onere alcuno di verifica dell´effettiva esistenza e della regolarità del consenso prestato dal cliente". In proposito, la società telefonica ha rilevato "l´apparente incoerenza della disciplina dettata dalle delibere Agcom con la disciplina esistente in materia di privacy" e ha invitato questa Autorità ad esprimersi in proposito, anche con riferimento alla "rielaborazione delle regole" in materia di "carrier preselection" da parte dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A seguito dell´invito a fornire l´eventuale copia del contratto sottoscritto dal sig. Schiarini, invito formulato da questa Autorità in data 6 marzo 2003 Wind Telecomunicazioni S.p.A., con nota inviata via fax il 10 marzo 2003, ha confermato di non essere in possesso di "nessun contratto e/o consenso sottoscritto dall´interessato", dal momento che l´attivazione dell´utenza è avvenuta da parte del rivenditore già indicato "senza seguire la regolare procedura".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente da parte di due fornitori di servizi di telecomunicazioni, con riferimento all´attivazione indebita di un servizio di preselezione automatica avvenuta a seguito di un trattamento illecito di dati personali effettuato da un rivenditore autorizzato.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per la parte relativa alle richieste formulate dal ricorrente nei confronti di Telecom Italia S.p.A., richieste che si possono utilmente qualificare come opposizione al trattamento effettuato mediante comunicazione dei dati personali che lo riguardano a Wind telecomunicazioni S.p.A. Il predetto titolare del trattamento ha allo stato sufficientemente chiarito di aver operato nel rispetto delle direttive impartite in materia dall´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitandosi ad attivare il servizio di preselezione richiesto da Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Analogamente, va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi del suddetto art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne le richieste di conoscere l´origine dei dati e l´opposizione al trattamento formulata nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A. Tale titolare ha fornito un riscontro in proposito, specificando gli estremi identificativi del rivenditore autorizzato che ha attivato il servizio di preselezione automatica, nei confronti del quale l´interessato può esercitare autonomamente i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., essendosi quest´ultima limitata, nel corso del procedimento, a dichiarare la propria disponibilità in proposito. Wind telecomunicazioni S.p.A. dovrà pertanto, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, confermare al ricorrente e a questa Autorità l´avvenuta cancellazione dei dati personali in questione, fatta salva l´eventuale conservazione dei soli dati necessari per adempiere ad obblighi di legge.

In riferimento al complessivo trattamento dei dati in questione, questa Autorità si riserva di compiere, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ulteriori, autonomi accertamenti anche nell´ambito dei procedimenti di segnalazione già avviati in riferimento a fattispecie analoghe. In tale ambito sarà altresì verificata la posizione del rivenditore che avrebbe illecitamente attivato il servizio di preselezione automatica a favore di Wind telecomunicazioni S.p.A..

Nell´ambito del predetto procedimento saranno altresì valutati, in riferimento al servizio di "carrier preselection", i profili relativi all´acquisizione dei consensi da parte del cosiddetto gestore preselezionato e alla verifica dello stesso da parte di Telecom Italia S.p.A.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

L´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), va posto a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., considerata la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste formulate nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di conoscere l´origine dei dati personali relativi al ricorrente e di opposizione al trattamento formulate nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A.;

c) accoglie il ricorso nei confronti di Wind Telecomunicazione S.p.A, limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente ed ordina alla stessa di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

e) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128966
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso