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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1132436]

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[doc. web n. 1132436]

Provvedimento del24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carlo Piero Petrogalli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter V. Vaporizzi e Elena Bianco, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fiatsava S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente – -che aveva ottenuto un finanziamento per l´acquisto di un´autovettura, concluso con un accordo transattivo nel maggio 2001 (a seguito del quale aveva pagato lire 15.000.000 invece di lire 18.351.125)– afferma che Fiatsava S.p.A. non ha fornito riscontro adeguato ad un´istanza con la quale aveva chiesto la "regolarizzazione della propria posizione presso la centrale rischi utilizzata da Fiatava S.p.A.", nonché ad una successiva istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine e di conoscere la logica e le finalità del trattamento e i soggetti terzi a cui gli stessi erano stati comunicati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, lamentando di non essere stato più in grado di accedere al credito al consumo a causa di informazioni negative inserite illegittimamente in banche dati di centrali rischi private, ha ribadito le proprie richieste chiedendo altresì di ottenere la cancellazione "delle informazioni personali e dei dati relativi a debiti saldati ed ai prestiti, finanziamenti e mutui richiesti dal ricorrente, od anche rifiutati, detenuti nella banca dati della centrale rischi privata utilizzata da Fiatava S.p.A.". Con il ricorso lo stesso ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2003, Fiatsava S.p.A., con nota anticipata via fax il 13 giugno 2003, allegando copia dei dati personali relativi al ricorrente, ha indicato gli estremi del responsabile del trattamento e delle "centrali rischi" private cui ha comunicato tali dati; in proposito, ha poi sostenuto che la segnalazione effettuata (da ultimo il 21 novembre 2001) era lecita, considerando che il contratto di finanziamento in questione si è chiuso con un accordo transattivo a seguito del quale si è verificato un "passaggio a perdita" per la società pari al "residuo finanziato conseguente alla transazione".

Con nota del 16 giugno 2003, il ricorrente ha contestato il riscontro, rilevando che la transazione effettuata era relativa soltanto agli interessi essendo stato interamente pagato il capitale, e che pertanto "non esisteva (...) alcun residuo finanziato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali di un cliente effettuato da una società finanziaria.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con specifico riferimento alla richiesta di conoscere i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del trattamento medesimo. Il titolare del trattamento ha fornito al riguardo sufficienti elementi di riscontro, indicando altresì gli estremi delle "centrali rischi" cui ha comunicato i dati personali dell´interessato relativi al finanziamento concluso nel maggio 2001.

Va invece dichiarata inammissibile la richiesta di ottenere la cancellazione di tali dati dalle centrali rischi cui gli stessi sono stati trasmessi in quanto non fatta valere preventivamente con l´istanza presentata ex art. 13 della legge n. 675/1996.

La presente decisione non pregiudica il diritto dell´interessato di esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, in riferimento all´esattezza e completezza dei dati conservati negli archivi delle c.d. "centrali rischi" private.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente e in modo non completo, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente dalle centrali rischi private cui erano stati comunicati da Fiatava s.p.a.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto riguarda le altre richieste;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Fiatsava S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132436
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso