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Provvedimento del 12 gennaio 2006 [1231680]

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 [doc. web n. 1231680]

Provvedimento del 12 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 novembre 2005, presentato da Giovanni Farruggio nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 9 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto di non poter cancellare i dati del ricorrente relativi ad un prestito personale erogato il 28 aprile 1999 da IntesaBci-Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., ed estinto in data 14 marzo 2003 con "segnalazione di credito ceduto". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predetta nota, ha anche sostenuto di aver inviato una nota, datata 27 settembre 2005, di riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ed ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Carrefour Servizi finanziari S.p.A. in data 30 ottobre 2005 (finanziamento accordato in data successiva alla presentazione del ricorso);

RITENUTO che il ricorso è infondato poiché il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, era già in possesso di idonei elementi di riscontro forniti dal titolare del trattamento in risposta all´istanza ex art. 7 del Codice; rilevato, inoltre, che non sono trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 12  gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli