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Provvedimento del 27 gennaio 2006 [1242529]

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[doc. web n. 1242529]

Provvedimento del 27 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 2 dicembre 2005, presentato da Alberto Grieci nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 10 gennaio 2005 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver inviato in data 5 ottobre 2005 una nota di riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, allegando un report contenente i dati dell´interessato che risultavano censiti nell´archivio del sistema di informazioni creditizie;

VISTO che nella citata nota del 10 gennaio 2005 il titolare del trattamento ha dichiarato che, in ragione della revoca del consenso, ha cancellato le informazioni creditizie relative ad un prestito personale erogato da Finemiro Finance ed estinto in data 15 marzo 2003 senza alcuna segnalazione di insolvenza, ad una richiesta di carta rateale rivolta a Barclay Card in data 11 agosto 2005, nonché ad un prestito personale erogato in data 22 febbraio 2000 da Findomestic Banca S.p.A.; rilevato che, con particolare riferimento a tale ultimo finanziamento, la resistente ha precisato che nella nota del 5 ottobre 2005 lo stesso era censito "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) regolarizzati in data 22.12.2003" non essendo, a tale data, ancora decorsi i 24 mesi dalla regolarizzazione previsti quale tempo di conservazione dei dati dall´art. 6, comma 2, lett. b) del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che la resistente ha chiesto al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese a carico del ricorrente;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); rilevato in particolare che Crif S.p.A, nella citata nota di riscontro del 5 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta- dichiarando che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 27 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli