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Inammissibile il ricorso se manca l'interpello preventivo al titolare del trattamento - 15 gennaio 2009 [1586942]

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[doc. web n. 1586942]

Inammissibile il ricorso se manca l´interpello preventivo al titolare del trattamento - 15 gennaio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Valentina Frediani nei confronti di WZ;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessato, dopo aver lamentato il contenuto ritenuto diffamatorio di un articolo contenuto sul sito Internet "QH" (mediante e-mail inviata a un indirizzo di posta elettronica rinvenuto sul sito medesimo), ha proposto ricorso al Garante chiedendo allo stesso di ordinare la rimozione dell´articolo in questione dal predetto sito web.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti (art. 147).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti in materia (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148), prevedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate  in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. Al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento che può essere formulata "senza formalità" particolari, ma deve essere intesa, comunque, a esercitare chiaramente gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a), del Codice) con riferimento ai dati personali che lo riguardano, in modo da permettere al titolare del trattamento che la riceve di rispettare le modalità e i tempi di riscontro previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso di specie, nonostante una richiesta di regolarizzazione inviata dall´Ufficio, volta appunto ad acquisire copia di tale interpello preventivo, il ricorrente non ha fatto pervenire alcuna istanza qualificabile come tale. La nota allegata al ricorso e indicata quale interpello preventivo (che peraltro risulta essere stata inviata soltanto all´indirizzo e-mail di un forum ospitato dal sito Internet che pubblica l´articolo contestato e non anche all´indirizzo di posta elettronica della persona poi indicata quale titolare del trattamento - anche esso reperibile sul sito) è infatti volta a rappresentare la supposta diffamatorietà della notizia contenuta nell´articolo e non ad attivare una delle posizioni giuridiche riconosciute dall´art. 7 del Codice con riferimento ai dati personali relativi al ricorrente contenuti nel medesimo articolo.

La presente dichiarazione di inammissibilità lascia impregiudicata la facoltà del ricorrente di esercitare correttamente i diritti di cui all´art. 7 del Codice con riferimento ai dati personali che lo riguardano contenuti nel menzionato articolo e di tutelare nelle sedi competenti i propri diritti con riferimento a eventuali aspetti ritenuti diffamatori o lesivi della propria immagine o identità personale, profili, questi ultimi, rispetto ai quali questa Autorità non ha competenza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 gennaio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli