Legge 29 luglio 2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Legge 29 luglio 2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Legge 29 luglio 2010 n. 120
Art. 58. (Modifiche all´articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
1. All´articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell´autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l´indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in
caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento".