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Provvedimento del 15 ottobre 2010 [1768024]

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[doc. web n. 1768024]

Provvedimento del 15 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 9 agosto 2010 nei confronti di FinecoBank S.p.A. con il quale XY, lamentando il mancato riscontro ad una precedente istanza inviata, in data 13 luglio 2010, ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed il perdurante inoltre di messaggi a carattere pubblicitario, ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano dal database della società, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota, datata 23 settembre 2010, con la quale la società resistente ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni al Garante"), producendo copia della relativa lettera, di aver provveduto, già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, rappresentando, in ordine all´origine dei dati, "il reiterato utilizzo", da parte del medesimo, "della procedura Apriconto che implica il conferimento dei suoi dati personali e del consenso al relativo trattamento da parte della Banca, non seguito dall´invio (…) della documentazione per il perfezionamento del contratto, ma piuttosto – dopo pochi giorni – da richieste ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali"; con la medesima nota il titolare del trattamento ha altresì rilevato che, in data successiva alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorrente avrebbe "nuovamente utilizzato la procedura di Apriconto conferendo ancora una volta i suoi dati personali ed il consenso al relativo trattamento, anche per finalità commerciali" e chiedendo "l´invio della modulistica contrattuale al suo domicilio", in ordine alla quale non risulta, a tutt´oggi, pervenuta alla resistente alcuna determinazione;

VISTA la nota, inviata via fax il 23 settembre 2010, con la quale il ricorrente ha negato l´avvenuta ricezione del predetto riscontro, ribadendo invece il perdurante inoltro, da parte della società resistente, di comunicazioni di carattere commerciale;

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso tenuto conto che il titolare del trattamento ha fornito sia prima che dopo la proposizione del ricorso un riscontro sufficiente dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ) che la ragione del perdurante inoltro di comunicazioni commerciali al ricorrente sia da ricondurre al conferimento spontaneo dei dati che lo riguardano in occasione delle ripetute richieste di apertura di conto corrente da parte del medesimo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 15 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1768024
Data
15/10/10

Tipologie

Decisione su ricorso