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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Bioacqua s.r.l. - 16 febbraio 2011 [1855675]

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[doc. web n. 1855675]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di  Bioacqua s.r.l. - 16 febbraio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 063 del 16 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATI i rapporti predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai due verbali di contestazione di violazione amministrativa redatti entrambi in data 3 giugno 2009 nei confronti di Bioacqua s.r.l., con sede in Lissone (Mi), via Fabio Filzi n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che, a seguito di due segnalazioni presentate dall´avv. Franco Capuzzo e dal sig. Livio Ballarini (pervenute all´Autorità rispettivamente in data 29 maggio e 18 novembre 2008) e relative a comunicazioni indesiderate di natura commerciale ricevute sulle proprie utenze telefoniche, l´Ufficio del Garante, anche ai sensi dell´art. 157 del Codice, ha richiesto informazioni alla citata società che, con note entrambe pervenute in data 24 marzo 2009, ha fornito riscontro consentendo, in data 1° giugno 2009, di accertare che Bioacqua s.r.l. ha utilizzato le utenze telefoniche dei due segnalanti in carenza di un esplicito consenso e senza aver reso loro la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTI i verbali prot. n. 12489/58500 e 12485/60877 datati 3 giugno 2009 con cui sono state contestate alla predetta società due violazioni amministrative, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare, per ciascuna sanzione, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 689/81, con cui la società, con riferimento a entrambe le contestazioni, ha riconosciuto la propria condotta illecita attribuendola a "(…) un banale errore di elenco nominativi su supporto ottico, in tutta certezza, precedente il D.lgs. n. 196/2003", chiedendo, nel contempo, la concessione "(…) di un´equa rateizzazione (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non risultano idonee, relativamente a entrambe le contestazioni, a sostanziare i presupposti applicativi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 poiché non è stato fornito alcun riscontro oggettivo in  ordine alla provenienza dei dati dei segnalanti da elenchi formati in data antecedente a quella dell´entrata in vigore del Codice; circostanza questa che, comunque, non esimerebbe dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato due distinti trattamenti di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere, a entrambe i segnalanti, l´informativa  ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce ciascuna delle due violazioni alle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;
VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente per l´eliminazione o l´attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, nella misura di quattromilacinquecento euro per ognuna delle due violazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Bioacqua s.r.l., con sede in Lissone (Mi), via Fabio Filzi n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni indicate in motivazione, frazionandola in venti rate mensili dell´importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1855675
Data
16/02/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca