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Provvedimento del 18 maggio 2012 [1913569]

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[doc. web n. 1913569]

Provvedimento del 18 maggio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 163 del 18 maggio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 29 febbraio 2012 nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Daniela Coppola, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio on-line del citato quotidiano, di un articolo del KW, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una condanna dallo stesso subita in primo grado per molestie sessuali (in relazione alla quale lo stesso ha già presentato appello), ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione e il blocco dei dati che lo riguardano ovvero, in via subordinata, la trasformazione in forma anonima dell´articolo in questione e, comunque, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio subito a causa del fatto che il predetto articolo, senza tenere conto del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale assicurato dal giudice di prima istanza ai sensi dell´art. 175 cod. pen. e nonostante il dibattimento si sia svolto a porte chiuse, ha riportato i dati identificativi che lo riguardano e, in violazione del principio di essenzialità dell´informazione di cui all´art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l´attività professionale svolta (docente universitario), nonché una ricostruzione della vicenda, a suo avviso, non corretta; rilevato che il ricorrente ha rappresentato altresì di ritenere lesiva del proprio diritto all´oblio e dell´identità personale la persistenza della notizia sul web, persistenza che lo costringe a convivere "quotidianamente (…) con la divulgazione di una notizia così penosa che mina la sua dimensione sociale, affettiva e professionale"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 marzo 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 aprile 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota inviata via fax in data 21 marzo 2012 e la memoria del 23 marzo 2012 con cui la resistente ha comunicato di aver aderito alla richiesta di inibire l´indicizzazione dell´articolo oggetto del ricorso, pur ritenendo lecito il trattamento effettuato, tenuto conto dell´esattezza della notizia e dell´essenzialità delle informazioni riportate nell´articolo "per fornire un´informazione adeguata alla gravità del fatto, cui non è estraneo il ruolo, svolto dall´imputato, in seno ad un´università";

VISTA la memoria datata 26 marzo 2012 e il verbale dell´audizione del 28 marzo 2012 in cui il ricorrente, nel contestare in particolare il rilievo dell´informazione relativa all´attività svolta rispetto alla notizia pubblicata, ha ribadito la richiesta relativa all´anonimizzazione dell´articolo oggetto del ricorso;

VISTE le note del 30 marzo e del 16 aprile 2012 con le quali la resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato attraverso la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet e ha rigettato la richiesta relativa all´anonimizzazione dello stesso;

VISTA la nota, inviata via fax il 3 maggio 2011, con cui il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha insistito nelle richieste avanzate;

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line del quotidiano del testo dell´articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini di conservazione della memoria storica; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO che, nel caso di specie, il trattamento dei dati del ricorrente non risulta essere effettuato in violazione di legge e ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo; ritenuto tuttavia che rimane impregiudicata la facoltà per il ricorrente di esercitare, nelle sedi opportune, le azioni contemplate dall´ordinamento a tutela dei profili concernenti l´onore e la reputazione  eventualmente ritenuti lesi per effetto dell´articolo oggetto dell´odierno ricorso;

RITENUTO, infine, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di adozione delle misure tecniche idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento aderito a tale richiesta;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi al ricorrente contenuti nell´articolo oggetto di contestazione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure tecniche idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo in questione da parte dei motori di ricerca esterni al sito della versione on line del quotidiano "Corriere della Sera";

c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1913569
Data
18/05/12

Tipologie

Decisione su ricorso