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Provvedimento del 22 novembre 2012

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[doc. web n. 2248566]

Provvedimento del 22 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 364 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 luglio 2012 da Cristiano Maltese nei confronti di ClickAdv s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di diverse comunicazioni promozionali riconducibili alla predetta società, ha ribadito l´istanza previamente formulata ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché l´indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati; rilevato che il ricorrente si è opposto all´ulteriore trattamento dei medesimi dati per finalità commerciali, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi) ed ha chiesto, altresì, che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 ottobre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via e-mail il 20 luglio 2012 con la quale la società resistente, nel precisare di avere già fornito riscontro all´interessato con la nota del 10 aprile 2012 (di cui ha allegato copia), ha affermato di non detenere alcun dato del ricorrente e di non essere il mittente delle contestate comunicazioni promozionali, in quanto è "un´agenzia di web avdertising, avente il solo obiettivo di commissionare a partner/fornitori esterni la pianificazione delle campagne pubblicitarie dei propri clienti"; nel caso di specie, i fornitori ai quali sono state commissionate le e-mail pubblicitarie di Teletu e Cepu sono Gruppo Facile di Minucci Francesco e S.A.R.L. CAP DECISION;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 30 settembre 2012 con la quale il ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla controparte, ha ribadito la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati a fini pubblicitari, sottolineando come la resistente abbia comunicato "il nome dei presunti titolari" del trattamento solo a seguito del ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 31 ottobre 2012, con la quale la società resistente, nel ribadire di essere un´agenzia di "web advertising", ha nuovamente affermato di "non essere mai entrata in possesso né tantomeno utilizzato i dati del ricorrente", fornendo peraltro una serie di indicazioni utili a ricostruire il concreto utilizzo dei dati dell´interessato;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente integrato nel corso del procedimento le indicazioni già fornite all´interessato in riscontro all´interpello preventivo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese, in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti e del non effettuato trattamento di dati da parte della società resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia