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[doc. web n. 2350919]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Terme Forlenza di Forlenza Ferruccio & C. s.n.c. - 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 81 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 0015250/U datata 30 giugno 2010), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 6 ottobre 2010 nei confronti delle Terme Forlenza di Forlenza Ferruccio & C. s.n.c., con sede legale in Contursi Terme (SA), località Bagni Forlenza, partita IVA 00556250652, dai quali è risultato tra l´altro che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed e-mail) tramite un form per le prenotazioni alberghiere presente alla pagina web del proprio sito Internet www.termeforlenza.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 76 del 6 ottobre 2010 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1,  informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 3 novembre 2010 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, osservando che "nel form è richiesto l´inserimento del nome e cognome, oltre al numero di telefono ed all´indirizzo e-mail", che non possono essere qualificati come dati personali, ha evidenziato che "(...) alcuna raccolta dati è stata effettuata dalla struttura Terme Forlenza, sia perché il sito non è stato utilizzato, sia perché le pochissime mail ricevute (circa dieci) non sono state prese in considerazione e sono state immediatamente cancellate". Inoltre la parte ha dichiarato che affinché operi l´obbligo d´informativa previsto dall´art. 13 del Codice, è necessario che vi sia una raccolta di dati personali che, nel caso di specie, non è stata mai effettuata, come rilevabile  "(…) dallo stesso verbale di contestazione, nel quale non vi è alcun riferimento ad eventuali rinvenimenti di banche dati o raccolte di dati personali, presso la struttura termale", sottolineando, peraltro che l´art. 24 del d.lgs. 196/2003 afferma che il consenso non è richiesto….quando il trattamento: ..b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell´interessato";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 23 aprile 2012, redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società nel riportarsi a quanto già esposto nella memoria difensiva ha evidenziato che " (…) per inserire i dati era comunque obbligatorio spuntare la casella relativa al consenso";

RITENUTO che non è possibile escludere la responsabilità della società in ordine a quanto contestato. Innanzitutto occorre precisare che il nome, il cognome, il numero di telefono e l´indirizzo e-mail rappresentano dati personali, secondo la definizione che l´art. 4, comma 1,  lett. b del Codice, dà di tale tipologia di dati ossia "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Premesso ciò si deve rilevare che nel form, come confermato anche dalla stessa parte, è previsto l´inserimento dei suddetti dati. Tale circostanza, in virtù dell´art. 4, comma 1, lett. a del Codice, che definisce come "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l´ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta (…) di dati, anche se non registrati in una banca dati, costituisce un trattamento di dati personali, sottoposto pertanto all´obbligo di rendere l´informativa agli interessati. Inoltre l´avvenuta raccolta di dati da parte della società attraverso il predetto form risulta documentato, atteso che la parte ha dichiarato nel verbale di operazioni compiute (pagina 3) che "(…) da quando è stato inserito il form, sono arrivate una decina di mail (…)". Infine è inconferente il richiamo della parte all´art. 24 del Codice posto che la contestazione in oggetto attiene alla disciplina dell´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice e non a quella relativa al consenso al trattamento dei dati;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro seimila a euro trentaseimila;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della  L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Terme Forlenza di Forlenza Ferruccio & C. s.n.c.., con sede legale in Contursi Terme (SA), località Bagni Forlenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia