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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Face2Face s.r.l. - 14 febbraio 2013 [2460768]

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[doc. web n. 2460768]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Face2Face s.r.l. - 14 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 68 del 14 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

CONSIDERATO il provvedimento del Garante del 26 novembre 2009 nei confronti, tra gli altri, di Face2Face s.r.l. P.I.: 04229600962, con sede in Milano già in via Stradivari n. 10, attualmente in piazza della Repubblica n. 25 (di seguito Face2Face), che qui deve intendersi integralmente richiamato, con il quale, a fronte dell´attività ispettiva effettuata ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003, di seguito denominato "Codice") dall´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali in data 26 e 27 novembre 2008 nei confronti di Opitel s.p.a. e di un´ulteriore richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice a fronte della quale Face2Face ha fornito riscontro in data 5 ottobre 2009,  è stato accertato che la predetta Face2Face, quale titolare del trattamento dei dati: a) ha omesso di fornire l´informativa prevista dall´art. 13 del Codice agli interessati i cui nominativi sono stati inseriti nei moduli denominati "proposta di abbonamento" su carta intestata "Tele2"; b) ha omesso di acquisire, dai medesimi interessati per i trattamenti in argomento, lo specifico consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 2156/60966 del 29 gennaio 2010 con cui sono state contestate a Face2Face s.r.l. le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13; dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

PRESO ATTO del fatto che la società in parola, con una nota del 13 aprile 2010, ha attestato di aver provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui all´art. 161 del Codice;

RILEVATO, invece, che, per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, risulta aver effettuato un pagamento di soli euro 20.000,00 inferiore cioè al doppio del minimo indicato nella contestazione (euro 40.000,00);  con riferimento a questa violazione il pagamento non produce pertanto l´effetto estintivo del relativo procedimento sanzionatorio (Cass. Civ., Sez. III, n. 10240 del 4 agosto 2000). Al riguardo la società ha ritenuto, in base a quanto riportato nella nota datata 13 aprile 2010, doversi applicare, diversamente da quanto contestato con il rilievo in argomento, l´art. 162, comma 2-bis del Codice nella formulazione introdotta dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 entrata in vigore il 25 novembre 2009, ovvero il giorno prima che l´Autorità adottasse il provvedimento del 26 novembre 2009 con il quale è stata accertata la violazione in argomento;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 29 gennaio 2010 nei confronti di Face2Face s.r.l. e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato per intero il pagamento in misura ridotta afferente la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, in cui Face2Face, illustrando le motivazioni in base alle quali non può esserle attribuita la qualifica di autonomo titolare del  trattamento dei dati nell´ambito dei rapporti commerciali intercorsi con Teletu (già Opitel s.p.a.) e relativi a proposte di abbonamento effettuate "porta a porta",  ha rilevato l´annullabilità della contestazione in argomento per violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 14 luglio 2011 nel quale la società, oltre a ribadire quanto argomentato nella nota datata 13 aprile 2010 e negli scritti difensivi, ha evidenziato di aver "(…) provveduto a richiedere la modifica contrattuale dell´art. 15 del contratto di agenzia stipulato con Teletu, già Opitel", consistente nella designazione di Face2Face s.r.l. " (…) quale responsabile del trattamento dei dati raccolti, fino alla trasmissione degli stessi a Teletu (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Si osserva come lo scritto difensivo in parola non introduca alcun elemento di valutazione ulteriore rispetto a quelli già considerati dal Garante nel procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento datato 26 novembre 2009, con il quale è stata accertata anche la violazione in argomento. Inoltre, la società, pur illustrando le iniziative intraprese a fronte di quanto statuito nel citato provvedimento dell´Autorità del 26 novembre 2009 (che non è stato impugnato dalla società), non ha fornito alcun elemento che consenta di applicare la disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Si rileva infine come la società ritenga erroneamente applicabile al caso di specie l´art. 162, comma 2-bis nella formulazione introdotta dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 entrata in vigore il 25 novembre 2009. Per effetto di quanto previsto dall´art. 1 della legge n. 689/1981 la norma sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento della condotta illecita così come rappresentata nella nota del 5 ottobre 2009 e in relazione alla quale è stato effettuato l´accertamento della violazione nel provvedimento del 26 novembre 2009, ovvero l´art. 162, comma 2-bis nella formulazione antecedente alla modifica operata dall´art. 20 bis, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del d.l. 25 settembre 2009, n. 135;

RILEVATO, pertanto, che Face2Faces.r.l. ha omesso di acquisire lo specifico consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice dagli interessati i cui nominativi sono stati inseriti nei moduli denominati "proposta di abbonamento" su carta intestata "Tele2";

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che, nella formulazione antecedente alla modifica operata dall´art. 20 bis, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´articolo 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054);

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore, e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, deve essere quantificato nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Face2Face s.r.l. P.I.: 04229600962, con sede in Milano già in via Stradivari n. 10, attualmente in piazza della Repubblica n. 25, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società, tenuto conto del pagamento di euro 20.000,00 già effettuato, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2460768
Data
14/02/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca