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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Forum Media Edizioni s.r.l. - 21 febbraio 2013 [2460888]

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[doc. web n. 2460888]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Forum Media Edizioni s.r.l. - 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 77 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che con segnalazione datata 10 luglio 2010, inviata dall´avv. Pieracci in nome e per conto della P.I. Ottica Sas di Giuseppe Pieracci & C., è stata lamentata la ricezione  di comunicazioni promozionali indesiderate tramite fax, effettuate da Forum Media Edizioni s.r.l. P.I.: 03534120237, con sede in Verona, via Alber n. 19/a, nonostante l´opposizione al trattamento dei dati formulata in data 8 agosto 2009 ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"); rilevato che, a seguito di tale segnalazione, l´Ufficio, con nota n. 19960/69949 del 2 settembre 2010, ha richiesto elementi alla predetta società che, fornendo riscontro con la nota pervenuta in data 29 settembre 2010, ha consentito di accertare che la stessa ha effettuato, in qualità di titolare, un trattamento di dati personali finalizzato all´invio di fax di natura promozionale, senza rendere la prevista informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza aver acquisito il consenso previsto dall´art. 130 del medesimo Codice;

VISTO il verbale n. 25337/69949 del 16 novembre 2010 con cui sono state contestate alla  Forum Media Edizioni s.r.l in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione rispettivamente agli artt. 13 e 130 del Codice, riducendo gli importi delle relative sanzioni a 2/5 in applicazione dell´art. 164 bis, comma 1, del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al citato verbale di contestazione per violazione amministrativa e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha rilevato che il segnalante "(…) allega un fax risalente a più di 12 mesi or sono (fax promozionale datato 9 novembre 2009), il cui invio era stato fatto dal nostro provider per errore, e il cui disguido avevamo già chiarito con lo stesso Pieracci cancellandolo dal database come da sua richiesta, e non quello che sostiene aver ricevuto, mentre a noi non risulta nulla inviato" e che tale fax "nessuno ha mai prodotto";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 5 dicembre 2011 nel quale la società, oltre a ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha evidenziato come "Nel caso di specie il nominativo (del segnalante) è stato tratto da una banca dati acquisita da telextra. (…) Non ci risulta pervenuta alcuna richiesta di cancellazione se non quella del 12 luglio 2010 (leggasi 10 luglio 2010) che il segnalante ha inviato anche all´Autorità". Inoltre, "al tempo della presunta violazione (…) i sistemi informatici a supporto dell´anagrafica erano meno strutturati e … era in corso un trasferimento della sede, per tali elementi è probabile che il primo fax di richiesta di cancellazione sia andato perduto o comunque da noi mai ricevuto";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in ordine alle violazioni contestate. Rileva come il segnalante abbia adeguatamente documentato in atti l´invio della comunicazione inerente l´opposizione al trattamento datata 8 agosto 2009, antecedente cioè all´invio dei fax indesiderati. Con tale comunicazione risultava evidente alla società la volontà dell´interessato di non ricevere fax promozionali. La volontà negativa manifestata in maniera espressa e specifica dal segnalante con la citata nota dell´8 agosto 2009 indirizzata proprio al trasgressore non può essere quindi "superata" da alcuna specificazione circa la provenienza dei dati. La società, pertanto, a prescindere da quanto argomentato circa la provenienza dei dati, avrebbe potuto trattare i dati del segnalante per finalità di marketing solo dopo aver reso una nuova informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e a seguito dell´acquisizione di un nuovo specifico consenso ai sensi dell´art. 130, comma 2, del Codice. Quanto detto determina, nel caso di specie, l´inapplicabilità della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando fax di natura promozionale, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli art. 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´articolo 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle sanzioni pecuniarie: con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila); con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis  deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

RITENUTO, altresì, che, così come rilevato nel verbale di contestazione, ricorrono i presupposti che consentono, per entrambe le violazioni, di ravvisare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo delle sanzioni di cui al punto precedente può essere ridotto in misura pari a due quinti e che pertanto l´importo della sanzione di cui all´art. 161 del Codice viene ridotto a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice viene ridotto a euro 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Forum Media Edizioni s.r.l. P.I.: 03534120237, con sede in Verona, via Alber n. 19/a, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2460888
Data
21/02/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca