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Provvedimento del 21 marzo 2013 [2471237]

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[doc. web n. 2471237]

Provvedimento del 21 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 150 del 21 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO che XY ha fatto presente di aver ricevuto nel periodo settembre-ottobre 2012 sul proprio numero di utenza fissa numerose telefonate promozionali non sollecitate (provenienti da numeri privi dell´identificativo della linea chiamante) da parte di operatori presentatisi come "Vodafone" o come "TeleTu S.p.A." per l´acquisto di prodotti e servizi riservati all´intestatario della linea; rilevato che il proprio numero telefonico non è pubblicato nell´elenco telefonico pubblico, né l´interessato ha mai comunicato tale numero a TeleTu S.p.A. o a Vodafone Omnitel NV (o a terzi alle stesse riconducibili) e non ha mai neanche espresso uno specifico consenso al trattamento di tale dato per scopi commerciali da parte delle citate società; rilevato che l´interessato ha inoltrato in data 19 ottobre 2012 le istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali-di seguito "Codice") nei confronti di Vodafone Omnitel NV e di TeleTu S.p.A. (controllata Vodafone) con le quali ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento eventualmente designato, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono averne conoscenza; visto che l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità promozionali sollecitandone la cancellazione ed il blocco (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTI i ricorsi ai sensi dell´art. 145 del Codice pervenuti al Garante in data 20 dicembre 2012 e 24 dicembre 2012 presentati da XY nei confronti di TeleTu S.p.A. e Vodafone Omnitel NV con i quali lo stesso ha ribadito le richieste già formulate con le istanze ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto, inoltre, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note del 3 gennaio 2013 con le quali questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato TeleTu S.p.A. e Vodafone Omnitel NV a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché le note del 15 febbraio 2013 con le quali è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTE le note del 31 gennaio 2013 (entrambe con prot. 38/2013 e dal contenuto sostanzialmente identico) con le quali Vodafone Omnitel NV (la quale a far data dal 1° ottobre 2012 ha incorporato TeleTu S.p.A.), con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ( "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha sostenuto che dalle verifiche effettuate sui sistemi informatici TeleTu e Vodafone è emerso che il numero telefonico sul quale sarebbero state ricevute le telefonate promozionali in questione non risulta in possesso delle citate società, "né risulta essere stato oggetto di trattamento nell´ambito di campagne promozionali gestite direttamente" dalle società in questione; inoltre, "data la mancata indicazione della numerazione che avrebbe generato le chiamate promozionali", la resistente non è in grado di "condurre ulteriori verifiche e fornire informazioni circa il soggetto terzo che avrebbe effettuato le chiamate lamentate"; infine, pur non potendo procedere alla cancellazione dei dati, dato il mancato trattamento degli stessi, la resistente ha preso atto della volontà del ricorrente ed ha provveduto ad inserire la numerazione (***) intestata allo stesso "in una blacklist di utenze da non contattare per finalità promozionali";

VISTE le note datate 19 febbraio 2013 e 2 marzo 2013 con le quali il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto dalla controparte, ha sostenuto di aver continuato a ricevere telefonate commerciali indesiderate, effettuate in orario serale, attinenti a proposte commerciali Vodafone/TeleTu, e precisamente in data 28 febbraio 2013 ore 20.03 e 21.11 e il 1° marzo 2013 ore 18.17 provenienti da numeri identificati; il ricorrente ha ricordato di aver ricevuto numerose telefonate commerciali reclamizzanti prodotti Vodafone/TeleTu anche nel periodo precedente al ricorso, di cui alcune provenienti da numeri privi dell´identificativo della linea chiamante; rilevato che il ricorrente ha espresso perplessità circa l´asserito mancato trattamento dei propri dati da parte della resistente giacché ritiene che, anche nel caso di campagne di telemarketing per prodotti Vodafone o TeleTu affidate in outsourcing a call center esterni, la resistente abbia presumibilmente accesso ai documenti con i quali tali call center documentano l´attività effettuata e che contengono i numeri di telefoni chiamati, gli orari, la durata delle telefonate (tra i quali potrebbe essere ricompreso il numero oggetto di ricorso);

VISTA la nota datata 12 marzo 2013 con la quale la resistente ha sostenuto che "le numerazioni …. indicate dal ricorrente non sono riconducibili a call center, agenzie e partners commerciali di cui Vodafone si avvale ….";

RILEVATA l´opportunità di riunire i ricorsi proposti dal ricorrente nei confronti di Vodafone Omnitel NV (fascicolo 84188) e TeleTu S.p.A. (fascicolo 84228) dato che a far data dal 1° ottobre 2012 Vodafone Omnitel NV ha incorporato la società TeleTu S.p.A.; rilevato, inoltre, che i ricorsi proposti nei confronti di tali società contengono le medesime richieste e che le telefonate promozionali non sollecitate cui fa riferimento il ricorrente nelle memorie istruttorie sono le stesse per entrambi i ricorsi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice; ciò, in quanto la  resistente ha attestato con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere, allo stato, dati che riguardano il ricorrente; la resistente ha inoltre dichiarato di aver adottato ogni misura idonea ad impedire che i dati personali del ricorrente siano trattati in futuro per finalità di marketing;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel NV nella misura di euro 400, stante la tardività del riscontro;

RILEVATA, infine, la necessità di verificare con successivo, autonomo procedimento il complessivo trattamento dei dati personali svolto dalla resistente per finalità di marketing, anche con riguardo ai rapporti con le società terze incaricate dello svolgimento di attività promozionali, nonché la necessità di appurare, sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente, la titolarità delle utenze telefoniche dalle quali sarebbero stati inviati i messaggi pubblicitari in questione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  la prof. Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel NV, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia