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Ordinanza di ingiunzione nei confronti diTerme Rosapepe s.a.s. - 21 febbraio 2013 [2473841]

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[doc. web n. 2473841]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti diTerme Rosapepe s.a.s. - 21 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 80 del 21 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 0015250/U datata 30 giugno 2010), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 ottobre 2010 nei confronti delle Terme Rosapepe s.a.s. di Rosapepe Lucia Lena, con sede legale in Contursi Terme (SA), via Nazionale n. 10, partita IVA 00276030657, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato tra l´altro che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome ed indirizzo e-mail)  tramite l´utilizzo del modulo registrazione di cui al servizio Forum presente nel proprio sito Internet www.termerosapepe.it, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 81/2010 del 14 ottobre 2010 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 18 novembre 2010 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società ha dichiarato "(…) di non aver affatto violato l´articolo 13 del D.lgs. 196/2003 con riferimento all´informativa del servizio "Forum" presente nel proprio sito web di cui all´indirizzo www.termerosapepe.it, in quanto detto servizio è gestito con la versione originale del Software licenziato dalla "PHPBB", col conseguente utilizzo di un modello standard di informativa privacy che il Programma genera automaticamente (…)". Pertanto "a norma dell´accordo di licenza, la "PHPBB" quale autrice della versione originale del Programma utilizzato dalla Società odierna proponente, è in realtà l´unico soggetto a cui correttamente si possono attribuire eventuali violazioni legate all´esecuzione del Programma";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 23 aprile 2012, redatto ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società nel riportarsi a quanto già rappresentato nelle memorie difensive ha evidenziato " l´assoluta buona fede nel comportamento tenuto dalla società";

RITENUTO che non è possibile escludere la responsabilità della società in ordine a quanto contestato. Innanzitutto occorre precisare che l´art. 13 del Codice dispone che gli interessati debbano essere previamente informati circa alcuni elementi ritenuti essenziali quali le finalità e le modalità del trattamento, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, i diritti di cui all´art. 7 del Codice, oltre ad altri elementi elencati espressamente nel menzionato articolo. La società ha erroneamente ritenuto di aver adempiuto all´obbligo di rendere l´informativa posto che, anche prendendo in considerazione quella presente nel sito, la stessa risulta inidonea poiché priva di tutti gli elementi richiesti dalle lettere a) - f) del citato art. 13, comma 1. Inoltre il fatto che la società abbia asserito che il servizio "Forum" presente nel proprio sito web è gestito con la versione originale del software licenziato dalla "PHPBB", non fa venir meno la responsabilità delle Terme Rosapepe s.a.s., posto che la stessa, in quanto titolare del trattamento, è tenuta ad adempiere all´obbligo d´informare previamente gli interessati degli elementi espressamente elencati nell´art. 13 del Codice nonché a verificare la correttezza del relativo adempimento. L´errore sulla liceità della condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine occorre infatti un elemento positivo, estraneo all´autore dell´infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della condotta, oltre alla condizione che da parte dell´autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall´interessato con l´ordinaria diligenza. (Cass. Civ., sez. lav.,  12 luglio 2010, n. 16320). Pertanto, nel caso di specie, la responsabilità per l´omessa informativa deve essere imputata alle Terme Rosapepe s.a.s. che, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad adempiere all´obbligo di fornire previamente agli interessati un´informativa che contenga tutti gli  elementi espressamente elencati nell´art. 13 del Codice.

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) rendendo un inidonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge  24 novembre 1981, n. 689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge  24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 12.000,00 (dodicimila);

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare la diminuzione prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice determinando quindi definitivamente l´importo nella misura pari a euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Terme Rosapepe s.a.s. di Rosapepe Lucia Lena, con sede legale in Contursi Terme (SA), via Nazionale n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2473841
Data
21/02/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca