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Provvedimento del 4 aprile 2013 [2474042]

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[doc. web n. 2474042]

Provvedimento del 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 171 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 28 dicembre 2012 nei confronti di Pitagora S.p.A. e CFL Leasing Service di Volpi Gian Bartolomeo, con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Paola Murru), sostenendo di aver ricevuto sul proprio numero di utenza cellulare aziendale una telefonata promozionale inerente servizi finanziari, avendo ottenuto dalle citate società un riscontro ritenuto non adeguato alle istanze previamente formulate ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito, oltre ad alcune istanze non rientranti fra i diritti di cui all´art. 7 del Codice, le proprie richieste con le quali si era opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità commerciali, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); il ricorrente aveva anche chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (in particolare, nome, cognome, numero di telefono cellulare e professione), di conoscere l´origine dei dati, le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 febbraio 2013 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 25 gennaio 2013 con la quale CFL Leasing Service di Volpi Gian Bartolomeo (d´ora innanzi, CFL Leasing), rappresentata e difesa dall´avv. Michela Ferrari, ha sostenuto l´infondatezza delle richieste del ricorrente riservandosi di inviare una successiva memoria di replica;

VISTA la nota inviata in data 25 gennaio 2013 con la quale Pitagora S.p.A., intermediario finanziario iscritto all´elenco speciale di cui all´art. 106 del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che opera nel campo del credito al consumo, ha sostenuto che, allo scopo di sviluppare sinergie con talune società, ha stipulato nel 2011 un "Accordo di segnalazione" con CFL Leasing in forza del quale quest´ultima si impegnava a trasmettere in via telematica a Pitagora S.p.A. una lista di nominativi (completa di generalità e di recapiti) di soggetti potenzialmente interessati a contrarre finanziamenti (lista importata da Pitagora su un portale interno protetto con apposite login e password di accesso personalizzati); proprio nell´ambito di tale collaborazione, Pitagora S.p.A. ha acquisito da CFL Leasing gli estremi identificativi, la data e il luogo di nascita, la residenza, i numeri di telefono e la società datoriale del ricorrente che ha utilizzato allo scopo di offrirgli finanziamenti contro cessione del quinto della retribuzione; il ricorrente è stato contattato una sola volta in data 10 maggio 2011 sul numero di utenza mobile in questione da un operatore della società Center People s.r.l., la quale svolge in outsourcing, in qualità di responsabile esterno del trattamento, l´attività di phone contact per conto di Pitagora S.p.A. (con registrazione dei consensi su supporto durevole), ed in seguito, avendo il ricorrente dichiarato di non essere interessato ai prodotti finanziari proposti, Pitagora S.p.A. non lo ha più ricontattato; Pitagora S.p.A. ha sostenuto di aver già cancellato i dati del ricorrente dal proprio archivio informatico come comunicato a quest´ultimo con lettera del 24 maggio 2011; Pitagora S.p.A. non ha comunicato a terzi i dati personali del ricorrente sostenendo che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova che le telefonate promozionali che questi avrebbe continuato a ricevere da altre società finanziarie siano riconducibili a Pitagora S.p.A.; Pitagora S.p.A. ha sostenuto la liceità dell´acquisizione e del successivo trattamento dei dati del ricorrente per finalità promozionali in quanto in base agli artt. 2 e 3 del citato Accordo di segnalazione i nominativi comunicati da CFL Leasing a Pitagora S.p.A. dovevano essere nominativi di clienti che avessero previamente rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali per scopi commerciali, anche con riferimento alle comunicazioni da parte di terzi; in ogni caso, preso atto dell´acquisizione erronea dei dati del ricorrente da parte di CFL Leasing (come da dichiarazione del 24 giugno 2011 resa da quest´ultima), Pitagora S.p.A., con lettera 19 settembre 2011, ha comunicato a CFL Leasing la risoluzione dell´Accordo di segnalazione a fini prudenziali; infine, Pitagora S.p.A. ha dichiarato di aver avviato un piano di interventi, conclusosi alla fine del 2012, volto a rafforzare i controlli e presidi interni già in essere nel campo della protezione dei dati che hanno riguardato in particolare "la revisione del Modello organizzativo privacy, la formalizzazione delle prassi operative già esistenti e la revisione del Documento Programmatico sulla sicurezza", mentre per quanto riguarda gli Accordi di segnalazione, Pitagora S.p.A. ha previsto verifiche documentali a campione della conformità alla normativa privacy sia al momento della stipula dell´accordo sia durante il rapporto, con cadenza almeno annuale;

VISTA la memoria inviata in data 29 gennaio 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto dei riscontri ricevuti; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che tale società non avrebbe fornito indicazioni sufficienti in ordine all´origine dei dati; visto che il ricorrente ha dichiarato che nonostante l´impegno dichiarato da Pitagora S.p.A. e CFL Leasing a cancellare i dati che lo riguardano egli avrebbe continuato a ricevere, anche nelle more del procedimento, frequenti telefonate promozionali da parte di altre società finanziarie (alle quali ipotizza possano essere stati trasferiti i propri dati dalle società in questione);

VISTA la memoria inviata in data 29 gennaio 2013 con la quale CFL Leasing, ha sostenuto di non conoscere l´origine dei dati del ricorrente dato che il ricorrente risiede a Milano "che non era mai stata "zona di sua "competenza"; in ogni caso, CFL Leasing, avendo Pitagora S.p.A. (con la quale all´epoca dei fatti era in essere un "Accordo di segnalazione") affermato che i dati del ricorrente erano stati acquisiti da CFL Leasing, "non avendo alcuna ragione per sindacare quanto rilevato da Pitagora", anche allo scopo di andare incontro alle richieste del ricorrente che aveva timore di ricevere nuove telefonate promozionali non sollecitate, "aveva proceduto alla cancellazione dei dati che, evidentemente per un errore, erano stati acquisiti" (come peraltro dichiarato al ricorrente con lettera del 24 giugno 2011); rilevato che CFL Leasing ritiene che le telefonate non sollecitate che il ricorrente sostiene di ricevere ancora sull´utenza cellulare in questione non possano in alcun modo ricondursi né a CFL Leasing né a Pitagora S.p.A. avendo tali società già cancellato i dati del ricorrente nel 2011; rilevato che CFL Leasing non può fornire le ulteriori informazioni richieste dal ricorrente circa l´origine dei dati e le finalità del trattamento non esistendo allo stato alcun trattamento dei dati del ricorrente da parte di CFL Leasing; rilevato che il ricorrente, anche dopo la ricezione delle risposte delle società in questione all´istanza ex art. 7, avrebbe continuato a richiedere ad entrambe le società il risarcimento degli asseriti danni subiti a seguito del presunto comportamento illegittimo tenuto dalle stesse (che in ogni caso sarebbe consistito nell´effettuazione di una sola telefonata promozionale);

VISTA la nota inviata in data 29 gennaio 2013 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le società ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo le stesse affermato nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere provveduto a cancellare i dati del ricorrente già prima della proposizione del ricorso ed avendo integrato nel corso del procedimento le informazioni inerenti in particolare l´origine dei dati e le finalità del trattamento fornendo al riguardo anche un´ampia documentazione a supporto delle indicazioni già fornite;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Pitagora S.p.A. e CFL Leasing nella misura di euro 100 ciascuno, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli a carico di Pitagora S.p.A. e CFL Leasing nella misura di euro 100 ciascuno, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia