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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Kinesi s.r.l. - 4 aprile 2013 [2509443]

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[doc. web n. 2509443]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Kinesi s.r.l. - 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 166 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni (n. 0021101/U datata 23 settembre 2010) ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 22 marzo 2011 nei confronti della Kinesi s.r.l., con sede legale in Trento, via Pranzelores n. 9, partita IVA 01446670224, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società ha effettuato una raccolta di dati personali (nome ed e-mail) tramite un form denominato "Contattaci" presente nel sito Internet www.kinesi.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice ;

VISTO il verbale del 22 marzo 2011 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 19 aprile 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, in riferimento all´omessa informativa di cui all´art. 13 del Codice, ha rilevato in primo luogo che la mancanza d´informativa nel form "(…)è derivata da un errore di tipo informatico, in quanto nella fase di aggiornamento del sito internet è stata perduta la specifica informativa che era già presente in calce nella pagina "contatti - form richiesta di informazioni" nella precedente versione del sito (… )", sostenendo che la violazione accertata "sia comunque certamente lieve e che le conseguenze dell´omissione contestata siano state meramente formali, e prive di potenzialità sostanzialmente pregiudizievoli". La società ha altresì dichiarato di aver provveduto ad eliminare la pagina web relativa ai contatti;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla violazione contestata, atteso che il form "Contatti" presente nel sito www.kinesi.it ha la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome ed e-mail) (posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) e che risulta in atti che lo stesso è stato effettivamente utilizzato da alcuni interessati per richiedere informazioni alla società;

RILEVATO che la società ha, quindi, effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 161 del Codice  in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Kinesi s.r.l., con sede legale in Trento, via Pranzelores n. 9, partita IVA 01446670224, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2509443
Data
04/04/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca