g-docweb-display Portlet

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2509584]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Geo Casa di Pampuro Mario & C. sas - 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 170 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di un reclamo presentato in data 18 novembre 2009 dal sig. Mauro Panizza con cui veniva lamentata l´installazione di un impianto di videosorveglianza nel proprio condominio, sito in Torino, corso Fratelli Rosselli n. 118, in violazione delle norme a tutela dei dati personali e del provvedimento in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti, il Dipartimento realtà economiche e produttive formulava una richiesta di informazioni alla Geo Casa di Pampuro Mario & C. sas (di seguito "Geo Casa"), amministratore del suddetto condominio, datata 22 febbraio 2010 (prot. n. 3974/63757), diretta a ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso, con particolare riferimento ai presupposti e alle finalità del trattamento, alle modalità con cui era stata resa l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e i tempi di conservazione delle immagini;

VISTA la successiva richiesta di informazioni inviata in data 4 maggio 2010 (prot. n. 10514/63757) con cui l´Ufficio, preso atto del riscontro fornito da Geo Casa e sulla base dell´ulteriore documentazione presentata dal reclamante, ha chiesto alla società di fornire ulteriori elementi con particolare riferimento all´individuazione del titolare del trattamento e al rispetto del principio di proporzionalità;

CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro da parte di Geo Casa, veniva formulata una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, datata 3 settembre 2010 (prot. n. 19724/63757), con cui si invitava nuovamente la società a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 1664/63757 del 26 gennaio 2011, notificato in data 1° marzo 2011, con cui è stata contestata a Geo Casa di Pampuro Mario & C. sas, C.F. 08975900013, con sede in Torino, Via Massena n. 93, la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato in data 22 marzo 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha dichiarato di aver fornito tutte le informazioni relative all´impianto di videosorveglianza nella nota del 25 marzo 2010, inviata in riscontro alla richiesta del Garante. In quell´occasione, aveva anche indicato quale responsabile del trattamento l´amministratore del "Supercondominio Franco Center", di cui il condominio di corso Fratelli Rosselli fa parte. Pertanto, non essendo titolare del trattamento in questione "non poteva conoscere le specifiche informazioni richieste circa la liceità del trattamento, il rispetto del principio di proporzionalità, le competenze circa l´installazione del sistema e tutti gli elementi relativi alla congruità dell´informativa" che invece avrebbero dovuto essere rivolte all´amministratore del supercondominio;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. E´ evidente, infatti, che l´Ufficio, sulla scorta dell´ulteriore documentazione presentata dal reclamante nonché in base alle dichiarazioni resa dalla Geo Casa con la nota di riscontro, "ha ritenuto opportuna un´integrazione della documentazione" al fine di chiarire alcuni aspetti determinanti per una compiuta valutazione della liceità del trattamento posto in essere. In particolare, nella richiesta di informazioni del 3 settembre 2010, l´Ufficio richiedeva chiarimenti in ordine ai rapporti intercorrenti tra il condominio di corso Fratelli Rosselli e il cd. supercondominio, al fine di una corretta individuazione del titolare del trattamento e dell´attribuzione delle rispettive competenze. Tali richieste sono state rivolte direttamente alla Geo Casa in qualità di amministratore del condominio in cui il reclamante risiede e, pertanto, dovevano essere evase, a prescindere dalla considerazione della parte riguardo alla propria estraneità rispetto ai fatti in questione. Infatti, il silenzio della parte ha ritardato il prosieguo dell´istruttoria che, solo a seguito dell´accertamento eseguito dal Nucleo privacy della Guardia di finanza, è potuta riprendere sulla base delle dichiarazioni rese in quella sede. Si deve inoltre osservare che la parte era pienamente consapevole delle conseguenze connesse alla mancata risposta, poiché la citata richiesta di informazioni formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice conteneva ogni riferimento alle conseguenze di carattere sanzionatorio connesse;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE  la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Geo Casa di Pampuro Mario & C. sas, con sede in Torino, Via Massena n. 93, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 20 rate mensili dell´importo di 200,00 euro ciascuna, i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2509584
Data
04/04/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca