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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa individuale Mail Training - 14 febbraio 2013 [2542546]

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[doc. web n. 2542546]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Impresa individuale Mail Training - 14 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 67 del 14 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione del sig. Cristiano Ravalli datata 22 aprile 2010, con la quale è stata lamentata la ricezione, in data 20 aprile 2010, di una comunicazione telefonica promozionale indesiderata sulla propria utenza cellulare da parte di un´operatrice della Impresa individuale Mail Training di Ruggiero Morella P.I.: 06967290724, con sede in Trani (Ba), via Montegrappa n. 2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, l´Ufficio, con nota n. 17638/U del 2 agosto 2010, ha richiesto elementi alla predetta società che, riscontrandoli con la nota datata 3 agosto 2010, ha consentito di accertare di aver effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un trattamento di dati personali finalizzato all´esecuzione di una telefonata promozionale su utenza mobile, senza rendere la prevista informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") e senza aver acquisito il consenso previsto dall´articolo 23 del Codice stesso;

VISTO il verbale n. 23209/68592 del 20 ottobre 2010 con cui sono state contestate all´Impresa individuale Mail Training di Ruggiero Morella le violazioni amministrative previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, i cui importi sono stati ridotti a 2/5 ricorrendo i presupposti di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, in relazione agli artt. 13 e 23 del Codice rispetto al trattamento di dati personali della segnalante, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 20 ottobre 2010 nei confronti dell´Impresa individuale Mail Training di Ruggiero Morella e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale l´Impresa individuale, nel richiamare la disciplina di cui all´art. 13 del Codice e al provvedimento del Garante datato 14 luglio 2005 in materia di elenchi telefonici, ha affermato che "(…) il sig. Ruggiero Morella acquistò da Elenchi telefonici, della Telextra Editore, l´accesso alla banca dati di diverse imprese e utenti che presentavano il consenso alla pubblicazione dei propri dati personali (…)" tra i quali il segnalante;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 28 novembre 2011 nel quale l´Impresa individuale, oltre a ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha evidenziato come "(…) sul regolamento interno della Elenchi Telefonici della Telextra editore testualmente si riporta "la ricerca dell´utente per fini di comunicazione interpersonale e professionale";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell´Impresa in ordine alle violazioni contestate. Al trasgressore non è infatti applicabile la disciplina di cui al provvedimento del Garante datato 14 luglio 2005 recante "Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i categorici" atteso che, dagli elementi forniti nel corso dell´istruttoria, non risulta adeguatamente documentata la provenienza dei dati del segnalante dai c.d. elenchi categorici. L´Impresa ha infatti affermato nella nota del 3 agosto 2010, che il numero di utenza mobile era stato tratto dal sito www.medicodellavoro.org. e successivamente di averlo rilevato da un elenco telefonico formato da Telextra e riconducibile alla categoria dei così detti "elenchi categorici" acquistato nel mese di febbraio 2010. Con riferimento a questa seconda affermazione, tuttavia, non ha fornito in atti alcun elemento di prova circa la presenza in tale elenco dei dati del segnalante e della condizione di legittimazione all´utilizzo degli stessi per finalità promozionali;

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa individuale ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) effettuando chiamate promozionali, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´articolo 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, altresì, che, così come rilevato nel verbale di contestazione, il fatto che sia stata effettuata una singola comunicazione telefonica indesiderate consente di configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo delle sanzioni di cui al punto precedente può essere ridotto in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle sanzioni pecuniarie:

- con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila) diminuita a 2/5 per effetto dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

- con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis  deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) diminuita a 2/5 per effetto dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Impresa individuale Mail Training di Ruggiero Morella P.I.: 06967290724, con sede in Trani (Ba), via Montegrappa n. 2, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Impresa individuale di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2542546
Data
14/02/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca