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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Paolo Ranieri - 7 marzo 2013 [2543872]

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[doc. web n. 2543872]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Paolo Ranieri - 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 106 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito della segnalazione del sig. Bernardo Lopez, pervenuta in data 24 marzo 2010, con cui è stata lamentata la ricezione, in data 23 marzo 2010, sulla propria casella di posta elettronica di una e-mail di contenuto elettorale proveniente dall´indirizzo 5stelle.lombardia@tiscali.it, l´Ufficio ha inviato una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (prot. n. 0020564/U del 16 settembre 2010) al sig. Paolo Ranieri, intestatario del suddetto indirizzo e-mail, diretta ad ottenere ogni informazione utile alla valutazione del caso; rilevato che, con nota del 16 settembre 2010, il sig. Paolo Ranieri ha ammesso di aver inviato la e-mail oggetto di segnalazione senza fornire alcun riscontro in merito agli adempimenti in materia di informativa e consenso;

VISTO il verbale n. 26247/67795 del 29 novembre 2010 con cui sono state contestate al sig. Paolo Ranieri, nato a Trieste il 3 febbraio 1952 e residente a Milano, in via Monte Santo n. 3, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del medesimo Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui il sig. Paolo Ranieri ha rilevato che l´indirizzo e-mail del segnalante era presente in un elenco pubblico reperibile su Internet (www.associazionetributaristi.it) e, pertanto, di ritenere assai difficile "comprendere la doglianza di chi abbia ricevuto la e-mail non gradita ma che allo stesso tempo abbia resa pubblica, tramite un´affissione nella rete, una propria casella di posta elettronica". La parte ha, inoltre, richiamato i provvedimenti adottati dall´Autorità in materia di propaganda elettorale (provvedimento del 12 febbraio 2004, in ww.gpdp.it doc. web 634369, provvedimento del 7 settembre 2005 doc. web 1165613, provvedimento dell´11 febbraio 2010, doc. web 1694531) in cui è stabilito che "(…) in campagna elettorale i sostenitori di un partito possono prescindere dal rendere l´informativa agli interessati solo se i dati sono raccolti da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati (…)". Infine, oltre a sostenere l´insussistenza delle violazioni contestate, ha eccepito l´inapplicabilità, al caso di specie, dell´art. 130 del Codice, non avendo inviato materiale pubblicitario, e dell´art. 167, non essendo stati provati gli elementi costitutivi del reato di trattamento illecito di dati;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate. Dalla lettura congiunta dei citati provvedimenti che l´Autorità ha adottato in materia di propaganda elettorale si desumono le principali regole che i partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i sostenitori e i candidati devono osservare nell´espletamento delle iniziative di propaganda elettorale, tra cui le modalità con cui rendere l´informativa e raccogliere il consenso degli interessati. Nel provvedimento del 12 febbraio 2004, e come ribadito nei provvedimenti successivi in materia, sono disciplinati i casi in cui la propaganda elettorale è lecita distinguendo le ipotesi in cui si può prescindere dal consenso da quelle in cui, invece, il consenso deve essere chiesto. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto, il caso di specie attiene all´invio di una comunicazione e-mail e, quindi, bisogna fare riferimento al punto 4 del citato provvedimento, dove è stabilito che "gli indirizzi di posta elettronica recano dati personali che non rientrano tra le fonti pubbliche liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso", ove è anche precisato che la circostanza che tali indirizzi siano facilmente reperibili in Internet non comporta il diritto di utilizzarli liberamente. Inoltre, nel successivo provvedimento generale del 7 settembre 2005 [doc. web n. 1165613] è stabilito che senza un consenso preventivo e informato non è lecito l´invio di messaggi quando si utilizzano, tra gli altri, dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ed associativa. Da ciò deriva l´applicazione alla fattispecie in esame dell´art. 130 del Codice, che appunto prevede che per l´invio di comunicazioni indesiderate (tra cui rientra quella avente ad oggetto la propaganda elettorale) e in considerazione della particolare modalità di comunicazione, ovvero la posta elettronica, è necessario acquisire il consenso dell´interessato. Per quanto concerne, invece, l´obbligo di rendere l´informativa, anche in questo caso si richiama il provvedimento del 12 febbraio 2004 (nello stesso senso si confronti anche il citato provvedimento del 7 settembre 2005), che stabilisce che la propaganda elettorale deve essere effettuata sulla base di "un´informativa che evidenzi chiaramente l´utilizzo dei dati a tal fine" (punto 4) e che "sia inserita nel materiale di propaganda caratterizzato da (…) messaggi di posta elettronica". Con riferimento, invece, all´argomentazione della parte secondo cui non andrebbe applicato al caso di specie l´art. 167 del Codice per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, si osserva che l´art. 162, comma 2-bis, prevede che nel caso di violazioni delle disposizioni indicate nell´art. 167 (tra cui anche l´art. 130) sia applicata "in ogni caso" la sanzione amministrativa, a prescindere cioè dalla sussistenza di un illecito penale, dal momento che si tratta di due fattispecie distinte e del tutto indipendenti;

RILEVATO, pertanto, che il sig. Paolo Ranieri ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando una comunicazione avente ad oggetto propaganda elettorale, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´articolo 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all´art. 161 e nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis;

RITENUTO, inoltre, di applicare la diminuzione a due quinti prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, determinandosi l´importo della sanzione di cui all´art. 161 nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione di cui all´art. 162, comma 2-bis, pari a 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo pari a 6.400,00 (seimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Paolo Ranieri, nato a Trieste il 3 febbraio 1952 e residente a Milano, in via Monte Santo n. 3, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al sig. Paolo Ranieri di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia