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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Greentel Soc. Coop. - 7 marzo 2013 [2547699]

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[doc. web n. 2547699]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Greentel Soc. Coop. - 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 107 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, all´esito di quattro procedimenti amministrativi afferenti ad altrettante segnalazioni, il Garante, con provvedimento datato 10 novembre 2010, ha accertato che Greentel Soc. Coop. P.I.: 01116050772, con sede in Novi Siri (Mt), viale Siris n. 74, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di titolare del trattamento, ha inviato comunicazioni di natura promozionale utilizzando il numero di fax dei segnalanti omettendo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 e in carenza di un esplicito consenso, richiesto dagli artt. 23 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice),;

VISTO il verbale n. 27075/67163 del 14 dicembre 2010 con cui sono state contestate alla predetta società cooperativa le violazioni amministrative previste dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, e dall´ art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla predetta contestazione per violazione degli artt. 13 e 130 del Codice e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società cooperativa, dopo aver evidenziato che  "(…) nelle risposte che il Picolla ebbe a fare alle Vs. precedenti si dichiarava Titolare e Responsabile del trattamento, quando invece aveva un solo MERO compito di distribuire via fax dei fax che venivano commissionati (…)", ha fornito le medesime argomentazioni già illustrate e documentate nell´ambito delle istruttorie relative alle segnalazioni cui fa riferimento il provvedimento del Garante datato 10 novembre 2010;

VISTA la nota prot. n. 28615 del 16 novembre 2012 con la quale la società cooperativa ha comunicato di voler rinunciare ad essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, evidenziando "(…) l´assoluta buona fede dell´operato della ns. società e la consapevolezza dell´errore commesso (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Quanto asserito circa gli effettivi compiti del sig. Picolla risulta inconferente, atteso che lo stesso, oltre a essere estensore e sottoscrittore della memoria difensiva, risulta essere amministratore unico e legale rappresentante della società cooperativa. Tale qualifica lo individua quale soggetto sicuramente legittimato a fornire riscontro alle richieste di informazioni  formulate anche ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice. Si osserva poi come lo scritto difensivo della parte non introduca alcun elemento di valutazione ulteriore rispetto a quelli già considerati dal Garante nel procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento datato 10 novembre 2010, con il quale sono state accertate le violazioni in argomento e  che non è stato oggetto di impugnazione. Inoltre, la società cooperativa, oltre ad ammettere l´errore posto a base dei rilievi mossi, non ha fornito alcun elemento che consenta di applicare la disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che la società cooperativa ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) dei segnalanti senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il preventivo consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle sanzioni pecuniarie, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161, deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila), mentre, con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, deve essere quantificato nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

RILEVATO, altresì, che nel caso di specie l´informativa agli interessati, ancorché inidonea, veniva comunque resa e le segnalazioni documentavano l´invio di un singolo fax promozionale per ciascun segnalante,  e che pertanto si rilevano elementi idonei a configurare uno dei casi di minore gravità previsti dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice può essere ridotto in misura pari a due quinti, per una somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l´importo della sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice può essere ridotto in misura pari a due quinti, per una somma di euro 8.000,00 (ottomila), per un importo complessivo pari a euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Greentel Soc. Coop. P.I.: 01116050772, con sede in Novi Siri (Mt), viale Siris n. 74, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società cooperativa di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2547699
Data
07/03/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca