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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Diners Club Italia s.r.l. - 11 aprile 2013 [2575432]

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[doc. web n. 2575432]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Diners Club Italia s.r.l. - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 187 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli atti dell´accertamento ispettivo svolto dall´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali nei giorni 27 e 28 ottobre 2010 ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") presso la Diners Club Italia s.r.l., con sede in Milano, via della Moscova n. 3, C.F. 00472710581, dai quali è risultato che la società non ha effettuato le designazioni degli incaricati del trattamento previste dall´art. 30 del Codice nei confronti dei dipendenti che hanno accesso ai dati dei clienti e che non ha provveduto ad aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza previsto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (All. B al Codice);

VISTO il verbale n. 1992/70973 del 1° febbraio 2011 redatto dall´Ufficio del Garante con cui è stata contestata alla Diners Club Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice, per la quale non è prevista la definizione in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

CONSIDERATO che le prescrizioni impartite dall´Ufficio con il provvedimento datato 31 gennaio 2011 sono state adempiute e che si è altresì provveduto, nei termini previsti, al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista per la violazione amministrativa in applicazione di quanto disposto dall´art. 169, comma 2, del Codice;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità della violazione, deve tenersi conto dell´apprezzabile entità del potenziale pregiudizio o del pericolo poiché la condotta illecita è stata compiuta nell´ambito di una società che effettua il trattamento di un numero considerevole di dati; deve, altresì, considerarsi che sotto il profilo della modalità concreta della condotta la mancata designazione degli incaricati del trattamento ha riguardato tutti i dipendenti della società;

b) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società ha conseguito un consistente utile di esercizio nell´anno 2011;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice, nella misura pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Diners Club Italia s.r.l., con sede in Milano, via della Moscova n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2575432
Data
11/04/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca