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[doc. web n. 2651552]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di REY2MOND S.n.c. di Reymond Luciano & C. - 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza di Bardonecchia, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la "REY2MOND S.n.c. di Reymond Luciano & C.", con sede legale in Cesana Torinese (TO), via Armand n. 13 e sede operativa in Cesana Torinese (TO), Località Pineta di Mollieres, partita IVA 10090040014, come riportato nel verbale di operazioni compiute del 15 giugno 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed e-mail) sia tramite un form denominato "Contatti" e sia tramite richiesta della e-mail in un form "Newsletter" entrambi presenti sul sito Internet www.parcoavventurachaberton.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in quanto presente esclusivamente un link che rindirizza al "d.lg. 196/03";

VISTO il verbale dell´8 luglio 2011 con cui è stato contestato alla "REY2MOND S.n.c. di Reymond Luciano & C.", in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, del Codice, con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite i form presenti sulla pagina Internet, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla predetta Tenenza, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha richiesto esclusivamente la rateizzazione della sanzione amministrativa in applicazione dell´art. 26 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo dei form presenti sul sito Internet, avvenuto in assenza di idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che, come risulta dagli atti, la società non ha provveduto a rimuovere la violazione di cui all´art. 13 del Codice con riferimento ai form presenti sul sito www.parcoavventurachaberton.it;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a "REY2MOND S.n.c. di Reymond Luciano & C.", con sede legale in Cesana Torinese (TO), via Armand n. 13 e sede operativa in Cesana Torinese (TO), Località Pineta di Mollieres, partita IVA 10090040014, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 20 rate mensili dell´importo di 240,00 euro (duecentoquaranta) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato; i versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2651552
Data
27/06/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca