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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di New Company di Scattolin Loris - 27 giugno 2013 [2674602]

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[doc. web n. 2674602]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di  New Company di Scattolin Loris - 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 322 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione pervenuta da parte della sig.ra Milena Ronchi datata 24 marzo 2010 con cui veniva lamentata la ricezione di telefonate promozionali indesiderate da parte di New Company di Scattolin Loris, l´Ufficio formulava una richiesta di informazioni diretta a conoscere le modalità con cui erano stati raccolti i dati della segnalante, nonché le modalità con cui era stata resa l´informativa e raccolto il consenso alla ricezioni di comunicazioni promozionali ai sensi degli artt. 13 e 130 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

PRESO ATTO del riscontro fornito dalla New Company di Scattolin Loris, datato 28 maggio 2010, con cui la stessa dichiarava di aver reperito il numero telefonico della segnalante nell´elenco telefonico 2006/2007 e che nei moduli di ordine, successivamente firmati dalla signora, era presente l´informativa e la formula di consenso;

VISTO il verbale n. 19178/68270 del 3 settembre 2010, notificato in data 27 settembre 2010, con cui sono state contestate all´impresa individuale New Company di Scattolin Loris, con sede in Villorba (TV), via A. B. Nobel n. 32/L, P.I. 03397960273, nella persona del titolare, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione agli artt. 13 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, pertanto, che la New Company di Scattolin Loris ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) finalizzato all´esecuzione di telefonate promozionali, omettendo di rendere l´informativa e di acquisire il consenso in conformità a quanto disposto dagli artt. 13 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di 2.400,00 euro (duemilaquattrocento) per la violazione dell´art. 161, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, e nella misura di 4.000,00 euro (quattromila) per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a New Company di Scattolin Loris, con sede in Villorba (TV), via A. B. Nobel n. 32/L, P.I. 03397960273, nella persona del titolare, di pagare la somma complessiva di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2674602
Data
27/06/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca