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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Parco Faunistico Le Cornelle S.r.l. - 4 luglio 2013 [2705483]

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[doc. web n. 2705483]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Parco Faunistico Le Cornelle S.r.l. - 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 338 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia Bergamo, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la "Parco Faunistico Le Cornelle S.r.l." con sede legale in Valbrembo (BG), via Cornelle n. 16, partita IVA 02174600169, come riportato nel verbale di operazioni compiute dell´11 luglio 2011, da cui è risultato che la società effettuava una raccolta di dati personali (nome e cognome, città ed e-mail) tramite un form di contatto per richiedere informazioni presente nel sito Internet www.lecornelle.it, a fronte del quale era stata già riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale dell´11 luglio 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha tenuto a precisare che "se è vero che nel sito del Parco Faunistico Le Cornelle Srl sino alla data dell´8.07.11 non compariva, nell´ambito della "home page", la succinta "privacy policy", è parimenti vero che già prima dell´8.07.11 l´informativa privacy contrassegnava invece ogni pagina del sito (…) la pagina che la Guardia di finanza ha mostrato in occasione dell´accesso (pagine risalente, lo si ribadisce, al precedente mese di maggio) altro non è, in realtà, che il "form di contatto" che si doveva compilare per poter richiedere informazioni direttamente all´indirizzo e-mail info@lecornelle.it (…) e, comunque, alla base del medesimo "form" era presente la dicitura volta ad informare sul fatto che mediante l´invio della e-mail si sarebbe autorizzato il trattamento dei dati (informativa ex D.Lgs. 196/03)". Inoltre la parte ha evidenziato come la gestione "ordinaria" e "dinamica" del proprio sito internet era stata affidata ad una società esterna a cui competeva anche l´indicazione dell´informativa;

LETTO il verbale di audizione, svoltasi il 9 luglio 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha sottolineato che "il sito internet (…) imponeva un particolare percorso a fronte del quale l´utente poteva fornire i suoi dati personali solo all´esito della lettura dell´informativa che era presente nel predetto sito dopo aver selezionato un´apposita funzione definita "check button" per acconsentire al trattamento dei propri dati personali";

RITENUTO che il form di contatto, utile a richiedere informazioni, precedentemente presente nel sito www.lecornelle.it aveva la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome e cognome, città ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) definisce quale "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, senza fornire specifica informativa ex art. 13 del Codice, come accertato dalla Guardia di finanza e come verificato, e riportato agli atti, a seguito di una ricerca tramite librerie digitali dello stato dei siti Internet nel tempo. Nel caso in cui taluni degli adempimenti previsti dal Codice vengano attuati avvalendosi di soggetti esterni, il titolare del trattamento è tenuto comunque a verificare che gli stessi siano effettivamente e correttamente posti in essere (cfr. artt. 29 e 30 del Codice). Pertanto il fatto che la parte abbia asserito che la realizzazione del sito internet era stata affidata a terzi non fa venir meno la responsabilità della società, posto che la stessa, in quanto titolare del trattamento, è tenuta ad adempiere all´obbligo d´informare previamente gli interessati degli elementi espressamente elencati nell´art. 13 del Codice ovvero a verificare la correttezza degli adempimenti affidati a terzi;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo del form presente sul sito Internet, avvenuto senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a "Parco Faunistico Le Cornelle S.r.l." con sede legale in Valbrembo (BG), via Cornelle n. 16, partita IVA 02174600169, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2705483
Data
04/07/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca