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[doc. web n. 2720260]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di OASI AZZURRA di Intravaia Lorenzo & C. S.a.s. - 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 337 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo Palermo, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5702/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la "OASI AZZURRA di Intravaia Lorenzo & C. S.a.s.", con sede legale in Monreale (PA), via Pezzingoli n. 172, gestore del parco acquatico "Acquapark Monreale", come riportato nel verbale di operazioni compiute del 5 luglio 2011, da cui è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed e-mail) tramite un form denominato "Contatti" presente sul sito Internet www.acquaparkmonreale.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza di una idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice e che, presso il parco, è presente un sistema di videosorveglianza, composto di 32 telecamere, di cui funzionanti 27, posizionate in molteplici ambienti, rispetto al quale è stata rilevata l´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice, in quanto alcuni cartelli presenti nel locale, pur conformi al modello di informativa minima approvata dall´Autorità Garante con i provvedimenti del 29 aprile 2004 e 08 aprile 2010, non riportavano il "Titolare del Trattamento" e le finalità dello stesso;

VISTI i verbali del 13 luglio 2011 con cui sono state contestate alla "OASI AZZURRA di Intravaia Lorenzo & C. S.a.s.", in persona del legale rappresentante pro tempore, le violazioni amministrative ai sensi dell´art. 161 del Codice, con riferimento sia al trattamento dei dati personali effettuato tramite il form di contatto e sia per l´inidoneità dell´informativa attinente al sistema di videosorveglianza, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, Gruppo Palermo, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società ha dichiarato in primo luogo, con riferimento al form presente sulla pagina web, che "L´Oasi Azzurra non ha violato la norma di cui all´art. 13 del D. Lgs. 196/03 atteso che è espressamente indicato nel predetto documento che "Facendo click sul pulsante Invia "AUTORIZZI" Acquapark al trattamento dei tuoi dati personali (…) a ciò si aggiunga, infine, che immediatamente dopo l´accesso del 5/7/2011 l´Oasi Azzurra ha provveduto (al solo fine di venire incontro al monito espresso dai verbalizzanti senza che ciò dovesse ritenersi come ammissione di propria responsabilità) a modificare la pagina web iniziale del sito"; mentre, con riferimento al sistema di videosorveglianza, ha tenuto a precisare che le finalità del trattamento erano riportate in tutti i cartelli in quanto presente la dicitura "per fini di sicurezza", ed ha attestato che sui "biglietti di ingresso che vengono forniti agli utenti al momento dell´ingresso al parco acquatico (…) emerge a chiare lettere che "la struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Il responsabile del trattamento è Di Gangi Mariano" (…)";

LETTO il verbale di audizioni, svoltasi il 16 luglio 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società oltre a ribadire quanto già dedotto nelle memorie difensive, ha precisato, in relazione al form di raccolta dati presente sul sito web, che "i dati degli utenti non sono mai stati trattati e diffusi";

RITENUTO che le argomentazioni addotte, con riferimento alla mancata informativa in calce al form denominato "Contatti" presente sul sito Internet www.acquaparkmonreale.it, non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate in quanto la semplice indicazione della normativa di riferimento non è sufficiente ad adempiere l´obbligo d´informativa previsto dall´art. 13 del Codice, e pertanto la parte ha proceduto, tramite un form presente sul sito internet della società, ad una raccolta di dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, senza fornire specifica informativa agli interessati. Invece, per quanto attiene all´inidoneità dell´informativa con riferimento al sistema di videosorveglianza, si può considerare che le informazioni mancanti su alcuni cartelli presenti nel parco potessero essere integrate con quanto riportato nei biglietti d´ingresso distribuiti a tutti gli utenti e che sulla base degli atti, anche se risultano alcune carenze nelle predette informative, si ritiene che le stesse non raggiungano un´intensità tale da rendere le stesse inidonee e quindi a fondare l´applicazione della sanzione prevista dall´art. 161 del Codice;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo del form presente sul sito internet, avvenuto in assenza di idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio relativo alla violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice con riferimento al sistema di videosorveglianza;

ORDINA

a "OASI AZZURRA di Intravaia Lorenzo & C. S.a.s.", con sede legale in Monreale (PA), via Pezzingoli n. 172, gestore del parco acquatico "Acquapark Monreale", in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2720260
Data
04/07/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca