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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di TeleTu s.p.a. - 10 ottobre 2013 [2797581]

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[doc. web n. 2797581]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di TeleTu s.p.a. - 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 447 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dalla sig.ra Maria Laura Di Cairano, che lamentava la ricezione di chiamate telefoniche indesiderate di natura  promozionale effettuate in data 24 e 25 gennaio 2011 da parte di TeleTu s.p.a., con sede in Segrate (Mi), via Cassanese n. 210 (fusa per incorporazione l´8 maggio 2012 in Vodafone Omnitel N.V. Cod. Fisc.: 93026890017), l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla predetta società che, con la nota pervenuta in data 18 maggio 2011, ha consentito di accertare che la citata società ha effettuato trattamenti di dati personali finalizzati all´invio di comunicazioni promozionali al numero di utenza telefonica fissa della segnalante in carenza del prescritto consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 15438/72595 del 25 luglio 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione al combinato disposto degli artt. 23 e 167, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha dichiarato di aver "(…) trattato lecitamente i dati personali della sig.ra Di Cairano, essendo gli stessi contenuti in una banca dati formata da TeleTu prima del 1 agosto 2005 e, ai sensi dell´art. 44, co. 1-bis del decreto legge n. 207 del 2008 (come convertito dalla legge n. 14 del 2009), non sussistendo al tempo dei fatti alcun obbligo in capo a TeleTu di documentare il rilascio di un´idonea informativa prima del 1° agosto 2005". Sul punto, inoltre, precisa come la società abbia "(…) fornito un´informativa privacy agli utenti presenti nella propria banca dati anche prima del 1° agosto 2005 ma non è in grado di documentare tale circostanza, non essendovi tenuta sulla base della normativa vigente. L´Autorità chiede alla (…) società di fornire prova scritta dell´avvenuto rilascio dell´informativa alla sig.ra Cairano (…). Tuttavia, tale richiesta, apparentemente fondata sulla previsione di cui al provvedimento dell´Autorità del 12 marzo 2009, non appare suffragata dalle previsioni in materia di rilascio dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice". Ha evidenziato, altresì, come in passato l´Autorità abbia adottato un orientamento difforme in casi analoghi a quello che ci occupa, facendo esplicito riferimento a due segnalazioni puntualmente individuate;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 6 dicembre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha ribadito quanto già rappresentato negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alle contestazioni in argomento. Ritenere che all´epoca dei fatti non sussistesse l´obbligo di documentare il rilascio, prima del 1° agosto 2005, di un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, in virtù di quanto previsto dall´art. 44, comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207 (convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 14), risulta inconferente rispetto al caso di specie. In effetti, si osserva come la condotta illecita contestata sia puntualmente individuata nelle chiamate promozionali effettuate il 24 e 25 gennaio 2011. La norma richiamata dalla società, che disciplina un regime transitorio regolante lo specifico settore, individua il termine perentorio del 31 dicembre 2009 (poi prorogato al 25 maggio 2010 per effetto dell´art. 20 bis del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009 n. 166) entro il quale utilizzare lecitamente per fini promozionali i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, anche in deroga agli artt. 13 e 23 del Codice. Risulta evidente come la condotta afferente l´illecito contestato sia stata posta in essere oltre il termine perentorio previsto per la vigenza del regime transitorio richiamato dalla società, e pertanto le deroghe in esso contenute non sono applicabili al caso di specie. Inoltre, posto quanto sopra esposto, si rileva come il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009, nella sua parte ricognitiva, ove sono riassunte tutte le disposizioni, sia normative che provvedimentali regolanti lo specifico settore, evidenzia tra le categorie di dati lecitamente utilizzabili per attività di carattere promozionale anche le banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, sempre che il titolare sia in grado di dimostrare di avere fornito effettivamente, prima di tale data, l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del Codice. Tale indicazione non intacca il principio della libera forma attraverso la quale l´informativa può, ai sensi dell´art. 13 del Codice, essere legittimamente resa (adempimento che non ha costituito, peraltro, oggetto di contestazione). Nel caso di specie, però, la società, per sua stessa ammissione, "(…) non è (stata) in grado di documentare tale circostanza (…)" non fornendo così alcun elemento idoneo a comprovare la liceità del trattamento del dato del segnalante per finalità promozionali secondo quelli che erano i requisiti previsti dalla disciplina in vigore all´epoca dei fatti. Riguardo gli asseriti difformi orientamenti dell´Autorità in casi analoghi, si osserva come tali valutazioni siano inconferenti, considerando il fatto che le note (allegati 1 e 2 agli scritti difensivi) dalle quali si desumerebbe la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori, ineriscono: nel primo caso un procedimento nel quale l´odierno trasgressore, con riferimento alla medesima condotta omissiva in argomento, aveva dimostrato (con la produzione in atti di un cd-rom) di aver assolto gli obblighi di cui agli artt. 23 e 130 del Codice; nel secondo caso, contrariamente a quanto asserito, vi è stata contestazione del medesimo rilievo, anche se in data successiva a quella di redazione dello scritto difensivo in argomento;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) effettuando comunicazioni promozionali al numero di utenza telefonica fissa della segnalante senza acquisire il consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi delle modalità concrete della condotta, dell´intensità dell´elemento psicologico e dell´entità del pregiudizio o del pericolo arrecato, devono essere valutati in relazione al fatto che la segnalante ha ricevuto svariate telefonate di natura promozionale;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, il trasgressore ha dichiarato di aver provveduto a inserire l´utenza telefonica della segnalante tra i numeri da non contattare;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, la società non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si evidenzia un reddito imponibile afferente l´anno 2011 molto rilevante;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, pari a euro 30.000,00 (trentamila);

RITENUTO che, in ragione della rilevanza del reddito imponibile dichiarato dalla società per l´anno 2011, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni di cui al Capo I Titolo III del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore, e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria deve essere quantificato in euro 60.000,00 (sessantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a TeleTu s.p.a., con sede in Segrate (Mi), via Cassanese n. 210 (fusa per incorporazione l´8maggio 2012 in Vodafone Omnitel N.V. Cod. Fisc.: 93026890017, anche con riferimento alla sede di Ivrea (To), via Jervis n. 13 Indirizzo PEC: VODAFONEOMNITEL@POCERT.VODAFONE.IT), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia