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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Goldenbridge s.r.l. - 9 gennaio 2014 [2898166]

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[doc. web n. 2898166]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Goldenbridge s.r.l. - 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 6 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo di Brescia, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 28377/53969 del 20 dicembre 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute dell´8 marzo 2012 nei confronti di Goldenbridge s.r.l., con sede legale in Pontevico (BS), via Strada Torchiera n. 35, P.I. 03162980985, dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali (tra cui nome ed indirizzo e-mail) tramite un form denominato "Contatti" presente sul sito internet www.comprooro-pagochiaro.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale dell´8 marzo 2012 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´omessa informativa, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Comando ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 2 aprile 2012, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha rilevato che "considerata la tipologia dei dati richiesti agli utenti e, in particolare, il fatto che agli stessi sia richiesto di indicare unicamente il proprio nome di battesimo, appare corretto escludere che attraverso detto form la società istante proceda alla raccolta di dati personali in senso stretto" anche perché "l´acquisizione del solo nome di battesimo, senza ulteriori informazioni (ad esempio indirizzo di residenza, recapito telefonico, ecc.) non consente in sé di identificare l´utente con la conseguente esclusione dell´applicazione della disciplina di cui al Codice della privacy". Inoltre, dalla data di attivazione del sito web, avvenuta a giugno 2011, il numero di utenti che ha tentato di inviare un messaggio attraverso il suddetto form è stato pari a 12, circostanza che renderebbe la violazione particolarmente lieve;

LETTO il verbale di audizione svoltosi in data 12 novembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla parte, le operazioni effettuate mediante il form presente sul sito internet rientrano in quelle che il Codice definisce quale "trattamento di dato personale" di cui all´art. 4, comma 1, lett. a) del Codice. La stessa norma, poi, alla lett. b), definisce quale "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", cosicché anche l´indirizzo e-mail deve essere validamente considerato quale dato personale e, come tale, fa sì che il relativo trattamento debba essere sottoposto all´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Quanto, invece, alla circostanza che i dati trattati sono in numero assai esiguo, la stessa può essere valutata utilmente ai fini della quantificazione della sanzione;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un form di raccolta dati senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per la violazione di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Goldenbridge s.r.l., con sede legale in Pontevico (BS), Strada Torchiera n. 35, P.I. 03162980985, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia