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[doc. web n. 2898184]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Virano s.n.c. di Virano Franco & C. - 9 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 7 del 9 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 28377/53969 del 20 dicembre 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 1° marzo 2012 nei confronti di Virano s.n.c. di Virano Franco & C. P.Iva: 06387510016, con sede legale in Torino, via Carlo Alberto n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono) tramite due appositi form di raccolta denominati "Contatti" e "Newsletter" presenti nel sito Internet www.viranogioielli.it, a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza di un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 1° marzo 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo speciale, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale, riguardo entrambi i form di raccolta, è stato evidenziato come gli "(…) utenti hanno inviato al sito della Virano snc unicamente l´indirizzo e-mail che, nella quasi totalità dei casi, non solo non consente di risalire all´eventuale nome identificativo del soggetto, ma parrebbe addirittura un indirizzo di fantasia. Inoltre, "(…) avendo la Virano snc acquistato la licenza d´uso da professionisti ed avendo incaricato gli stessi di eseguire la messa in opera del sito internet, la stessa riteneva che essi avessero operato in conformità con le vigenti norme di legge, anche in punto di informativa al trattamento dei dati personali";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Si evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto, l´art. 4, comma 1, lett. a) del Codice nel definire "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, (…), concernenti la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione, la consultazione,(…) l´estrazione, (…) l´utilizzo,(…) di dati, anche se non registrati in una banca di dati, e l´art. 4, comma 1, lett. b) del medesimo Codice nel definire quale "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, consentono di qualificare quanto accertato nel verbale di operazioni compiute, quale trattamento di dati personali. Inoltre, si evidenzia come le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risultano inapplicabili al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), che, nel caso di specie, non è riscontrabile;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso due appositi form di raccolta dati presenti sul sito web www.viranogioielli.it;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie, considerata l´esiguità dei dati raccolti con i form in questione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare delle due sanzioni pecuniarie per la violazione dell´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Virano s.n.c. di Virano Franco & C. P.Iva: 06387510016, con sede legale in Torino, via Carlo Alberto n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia