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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Green Paradise S.r.l. “Tupei Resort” - 11 aprile 2013 [2941093]

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[doc. web n. 2941093]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Green Paradise S.r.l. "Tupei Resort" - 11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 190 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Tenenza Carbonia, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 14717/53969 datata 21 giugno 2010), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 15 luglio 2010 nei confronti della Green Paradise S.r.l. "Tupei Resort", con sede legale a Calasetta (CI), Località Tupei, P.I. 02886560925, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome ed e-mail) tramite un form di richiesta informazioni presente nel sito Internet www.tupeiresort.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del 17 luglio 2010 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto del predetto organo accertatore, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 in data 8 novembre 2010, con il quale la società, con riferimento al form di richiesta informazioni, ha dichiarato che il predetto "(…)rientra pienamente nella fattispecie delineata dall´art. 24 del codice della privacy(…)" che "(…)stabilendo i casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso, prevede al punto b la non necessarietà del consenso, per adempiere prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell´interessato". Inoltre la parte ha fatto presente di essersi affidata per la realizzazione del proprio sito Internet ad una ditta specializzata, la Segno Comunicazione di Pabis Emanuele "(…) pertanto eventuali violazioni sulle disposizioni in materia di privacy sono da ricondurre alla suddetta ditta";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in ordine alla contestazione per omessa informativa. Innanzitutto occorre precisare che risulta inconferente il richiamo della parte all´art. 24 del Codice posto che la contestazione in oggetto attiene alla disciplina dell´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice e non a quella relativa al consenso al trattamento dei dati. Premesso ciò, si deve evidenziare che nel caso in cui taluni degli adempimenti previsti dal Codice vengano attuati avvalendosi di soggetti esterni, il titolare del trattamento è tenuto comunque a verificare che gli stessi siano effettivamente e correttamente posti in essere (cfr. artt. 29 e 30 del Codice). Nel caso di specie, il fatto che la società abbia asserito che la realizzazione del sito internet era stata affidata a terzi, non fa venir meno la responsabilità della Green Paradise s.r.l., posto che la stessa, in quanto titolare del trattamento, è tenuta ad adempiere all´obbligo d´informare previamente gli interessati degli elementi espressamente elencati nell´art. 13 del Codice ovvero a verificare la correttezza degli adempimenti affidati a terzi. Pertanto la responsabilità per l´omessa informativa deve essere imputata in via esclusiva alla predetta società;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Green Paradise S.r.l. "Tupei Resort", con sede legale a Calasetta (CI), Località Tupei, P.I. 02886560925, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2941093
Data
11/04/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca