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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cristal Events Society s.n.c. - 18 aprile 2013 [2944037]

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[doc. web n. 2944037]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cristal Events Society s.n.c. - 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 206 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 0004382/U datata 3 marzo 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 12 aprile 2011 nei confronti della Cristal Events Society s.n.c., con sede legale in Torino, via Fossata n. 6, partita IVA 10011100012, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome e cognome, e-mail, indirizzo, città) tramite un form denominato "Contattaci" presente nel sito Internet www.cristalevents.com, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale del 12 aprile 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo del 10 maggio 2011 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, in riferimento all´omessa informativa di cui all´art. 13 del Codice, ha rilevato in primo luogo che "(…)attraverso la pagina "contatti" del proprio sito internet, la medesima società si limitava a ricevere mere richieste di informazioni, spesso prive di dati personali(… )", sostenendo che la stessa "allorquando affidò l´incarico di predisporre il sito internet, non ipotizzò di ivi inserire l´informativa sul trattamento dei dati personali, ritenendo, in assoluta buona fede, che attraverso tale sito non si configurasse l´ipotesi di raccolta e/o detenzione di dati personali(…)". La scrivente società ha provveduto immediatamente a posizionare all´interno della pagina web relativa ai contatti idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

LETTO il verbale di audizione del 9 luglio 2012, richiesta ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, nel ribadire quanto rappresentato nello scritto difensivo, ha evidenziato che i dati raccolti tramite il form "contatti" sono di quantità assolutamente esigua, e che tale form è stato inserito nel sito Internet www.cristalevents.com da parte "(…) di un privato al quale è stata affidata la creazione(…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per non aver rilasciato l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, e che il form "Contatti" presente nel sito www.cristalevents.com ha la funzione di consentire l´inserimento dei dati personali dell´interessato (nome ed e-mail), posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Inoltre, da quanto dedotto in ordine alla buona fede del trasgressore, non sono rilevabili gli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Tale disciplina non è applicabile al caso di specie, sia in quanto non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione della liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151), sia poiché non si sostanzia la condizione che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l´errore sia stato incolpevole ovvero non suscettibile di essere evitato dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320);

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Cristal Events Society s.n.c., con sede legale in Torino, via Fossata n. 6, partita IVA 10011100012, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2944037
Data
18/11/13

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca