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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ASL n.1 – Avezzano/Sulmona/L’Aquila - 24 ottobre 2013 [2970124]

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[doc. web n. 2970124]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ASL n.1 – Avezzano/Sulmona/L´Aquila - 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n.  del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) nr. 529/U dell´11 gennaio 2011, ha svolto, presso il Presidio Ospedaliero dell´Addolorata di Sulmona,  gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 19 e 20 aprile 2011, dal quale è risultato che la ASL n. 1 – Avezzano/Sulmona/L´Aquila, C.F.: 01792410662, con sede in L´Aquila, via Gaetano Bellissari snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha omesso di effettuare la notificazione al Garante ai sensi degli artt. 37, comma 1 lett. b), e 38 del Codice;

VISTO il verbale nr. 29/2011 del 20 aprile 2011 (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata alla ASL n. 1 – Avezzano/Sulmona/L´Aquila la violazione amministrativa prevista dall´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 9 maggio 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale la ASL n. 1 – Avezzano/Sulmona/L´Aquila ha sottolineato, richiedendo in ogni caso l´applicazione di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, come "(…) le preesistenti Aziende sanitarie (…) avevano (…) effettuato le (…) notifiche ex art. 37 D. Lgvo 196/2003, ritenute valide in considerazione del fatto che, a seguito dell´accorpamento, non sono intervenute ad oggi modifiche né sulla tipologia dei trattamenti, né sui luoghi di conservazione dei dati né sulle finalità dei trattamenti, né sulla organizzazione che, sostanzialmente è rimasta invariata in attesa dell´adozione dell´atto aziendale di organizzazione, ad oggi non ancora predisposto";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Riguardo la violazione di cui all´art. 37 del Codice si rileva come, per effetto delle citate norme di riorganizzazione dell´ASL n. 1 Avezzano-Sulmona e dell´ASL n. 4 dell´Aquila, dal 1° gennaio 2010 è stato istituito il nuovo soggetto giuridico della ASL n. 1 – Avezzano/Sulmona/L´Aquila. Tale soggetto giuridico, per effetto della previsione dell´art. 38, comma 1, del Codice, era tenuto a una nuova notificazione;

RILEVATO che risulta provato che la ASL n. 1 – Avezzano/Sulmona/L´Aquila ha proceduto a un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37, comma 1 lett. b), del Codice, essendovi tenuta;

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla ASL n.1 – Avezzano/Sulmona/L´Aquila, C.F.: 01792410662, con sede in L´Aquila, via Gaetano Bellissari snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2970124
Data
24/10/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)