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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Anthea Preziosi s.a.s. - 6 febbraio 2014 [3025995]

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[doc. web n. 3025995]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Anthea Preziosi s.a.s. - 6 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 62 del 6 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Compagnia della Guardia di finanza di Ragusa, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 28377/53969 del 20 dicembre 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 26 e 29 marzo 2012 nei confronti di Anthea Preziosi s.a.s., P.Iva: 00857590889, con sede in Ragusa, via Roma n. 178, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica) tramite un form di raccolta presente nel sito Internet www.antheapreziosi.com, a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 200 del 29 marzo 2012 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale è stato evidenziato come, posta la definizione secondo la quale"(…) per form può (…) solo intendersi quella modalità di compilazione dei dati che, processati da tecnologia lato server ASP JSP PHP CGI, consentono all´utente o di usufruire di altri servizi o di interagire col sito", "Ciò che in sede di accertamento è stato considerato form, invero, null´altro è (…) che la semplice possibilità di contattare l´azienda attraverso la spedizione di una mail". Inoltre,"(…) non potrà non rilevarsi nella fattispecie in esame ed in relazione alle modalità concrete ed inesistenza di qualsivoglia effettivo o potenziale danno, l´insussistenza di qualsivoglia violazione risultando di fatto ricevute solo due mail in due anni ed anche in relazione alle modalità e finalità di acquisizione dei dati". Ha rilevato, altresì, come "(…) risulta eccessiva la quantificazione della sanzione operata nell´opposto verbale (…)";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 22 marzo 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale la società, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha motivato la richiesta di rateizzazione dell´eventuale sanzione, producendo un documento di sintesi inerente le proprie condizioni economiche;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Lo strumento informatico utilizzato dalla società nel proprio sito Internet, a prescindere dalla definizione utilizzata, è preposto alla raccolta e quindi, ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, al trattamento dei dati personali degli interessati, ciò determinando l´obbligo di rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Riguardo quanto argomentato circa "(…) l´insussistenza di qualsivoglia violazione (…)", si rileva come, da un lato le modalità concrete della condotta contestata, con particolare riferimento alle due mail ricevute dalla società, siano state opportunamente valutate dagli accertatori ai fini dell´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice, mentre dall´altro, l´inesistenza di alcun danno potenziale o effettivo, non rappresenta alcun elemento costitutivo dell´illecito contestato. In ordine alla quantificazione dell´importo della contestazione, si evidenzia come l´organo accertatore, dopo aver rilevato la ricorrenza dei casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, ha solamente indicato, così come prescritto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´importo da pagare ai fini dell´esercizio della facoltà di definire  in via breve il procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice attraverso un form di raccolta dati presente sul sito web www.antheapreziosi.com;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascun rilievo;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come già rilevato nel verbale di contestazione, considerata l´esiguità dei dati raccolti con il form in questione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

ad Anthea Preziosi s.a.s., P.Iva: 00857590889, con sede in Ragusa, via Roma n. 178, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in 10 rate mensili dell´importo di 240,00 euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia