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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig.ra Arianna Contu - 6 febbraio 2014 [3101896]

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[doc. web n. 3101896]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di sig.ra Arianna Contu - 6 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 61 del 6 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Legione Carabinieri Sardegna, Stazione di Ulassai, ha svolto in data 15 marzo 2012 accertamenti presso l´esercizio denominato "Bar La Piazzetta di Arianna Contu", sita in Jerzu (NU), Via Umberto n. 377, P.I. 01425670914, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza, composto di due telecamere poste all´interno del locale, a fronte del quale veniva riscontrata la presenza, all´esterno del locale stesso, di un cartello recante la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA", privo degli elementi essenziali previsti dall´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), posizionato in modo tale da non essere chiaramente visibile a quanti accedono al locale;

VISTO il verbale del 15 marzo 2012, con cui è stata contestata alla sig.ra Arianna Contu, nata a Lanusei (NU) il 24.12.1984 e residente a Jerzu Loc. Sessenargiu, in qualità di titolare del "Bar La Piazzetta", e al sig. Paolo Contu, nato a Jerzu (NU) l´11.08.1955 e ivi residente alla via Santa Chiara, quale obbligato in solido, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Comando non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha contestato quanto esposto nel verbale, con particolare riferimento al posizionamento del cartello recante l´informativa semplificata, che secondo gli agenti accertatori non era chiaramente visibile, e alla circostanza che l´informativa debba contenere tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice, considerato che il provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010, non prescrive nessuno di questi adempimenti, prevedendo al contrario che il titolare possa fornire anche oralmente le informazioni di cui all´art. 13 del Codice e che "in presenza di più telecamere, possono (non devono) essere installati più cartelli in relazione alla vastità dell´area oggetto di rilevamento e alle modalità della ripresa";

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non sono idonee ad escluderne la responsabilità in relazione a quanto contestato. Dalla documentazione fotografica agli atti, si evince che, pur essendo presente il cartello recante l´informativa, questo era privo di qualsiasi indicazione relativa al titolare e alle finalità del trattamento, cosicché l´informativa stessa deve considerarsi inidonea. Conseguentemente, la mancanza di questi elementi determina la violazione dell´art. 13 del Codice in quanto, come anche previsto dal provvedimento sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010, non consente agli interessati di conoscere gli estremi del titolare del trattamento posto in essere e le finalità dello stesso. Quanto, invece, al rilievo che l´informativa non era chiaramente visibile, si rappresenta che, il citato provvedimento sulla videosorveglianza stabilisce che il modello di informativa minima "deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale", venendo meno in caso contrario la funzione stessa dell´informativa;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione agli atti, risulta che il titolare dell´esercizio commerciale "Bar La Piazzetta" è la sig.ra Arianna Contu la quale deve considerarsi unica responsabile della violazione in esame, con la conseguente esclusione della responsabilità solidale del sig. Paolo Contu;

RILEVATO, pertanto, che la sig.ra Arianna Contu, nata a Lanusei (NU) il 24.12.1984 e residente a Jerzu Loc. Sessenargiu, in qualità di titolare del "Bar La Piazzetta", ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, rendendo una informativa inidonea agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla sig.ra Arianna Contu, nata a Lanusei (NU) il 24.12.1984 e residente a Jerzu Loc. Sessenargiu, in qualità di titolare del "Bar La Piazzetta", di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia